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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26797/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ieraci: censura l'insussistenza di prove circa la cessione di stupefacenti da Virgilio a suo favore; sostiene che la coimputata Mazzei ha escluso il suo coinvolgimento e che non emerge dalle intercettazioni che egli acquistasse droga da Virgilio. Virgilio: contesta la valutazione delle intercettazioni (sostenendo la non univocità delle conversazioni) e l'assenza di prove circa l'incontro per la cessione; inoltre impugna l'entità della pena ritenendola eccessiva rispetto alla modesta quantità di sostanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che le sentenze di merito (Tribunale e Corte d'appello) abbiano svolto una ricostruzione razionale e coerente dei fatti, integrando fra loro la motivazione: dalle intercettazioni sulla utenza della Mazzei emergevano contatti e appuntamenti per rifornimenti (messaggi e chiamate tra Mazzei, Ieraci e Virgilio del 2-3 marzo 2017), che trovavano riscontro nel successivo rinvenimento, a bordo dell'auto intestata a Ieraci e guidata dalla Mazzei, di 7 dosi di hashish per complessivi 43 grammi netti. La Corte ha ritenuto pertanto provata la responsabilità di Virgilio (capo F) come fornitore e di Ieraci per la cessione (capo D), scartando l'interpretazione alternativa prospettata da Ieraci (contratto per vendita dell'auto) come poco verosimile. Quanto alla doglianza di Virgilio sulla pena, la Cassazione ha rilevato che l'appello non era stato specifico nella richiesta di attenuazione e che la difesa non ha indicato circostanze tali da giustificare una diminuzione ulteriore della pena già mitigata dai giudici di merito. Perciò i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono condannati alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, in via equitativa, al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende (tenuto conto della sentenza Corte costituzionale n. 186/2000).

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 comma 5

    La norma è stata applicata per inquadrare la condotta contestata come detenzione e cessione di stupefacenti anche se la quantità era modesta; i giudici di merito l'hanno ritenuta integrata alla luce delle intercettazioni e del rinvenimento della sostanza.

  • cod. proc. pen., art. 616

    Richiamato per l'onere delle spese processuali a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13-06-2000

    Richiamata per valutare l'assenza di colpa grave nella presentazione dei ricorsi e per calibrare equitativamente la somma da versare alla Cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Rv. 280601)

    Principio che limita il sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto: se la motivazione del giudice di merito è priva di profili di irrazionalità, la Cassazione non può riformulare autonomamente la lettura degli elementi probatori proposta dalla difesa.

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina i fatti se la motivazione dei giudici di merito è razionale: le letture alternative e frammentarie proposte dalla difesa, prive di evidenze nuove, sono tipicamente inammissibili.
  • Le intercettazioni, lette nel loro contesto e integrate con riscontri (es. rinvenimento di droga), possono costituire prova sufficiente della fornitura e della cessione per lo spaccio anche quando la quantità è limitata.
  • Per contestare la sussistenza del reato o la carenza probatoria in Cassazione è necessario dimostrare profili di illogicità, contraddittorietà o insufficienza della motivazione di merito; non è sufficiente proporre un'interpretazione alternativa dei fatti.
  • Le doglianze sulla quantificazione della pena devono essere specifiche in appello (e ben motivate poi in cassazione): un richiamo generico alla modesta entità della sostanza non è normalmente idoneo a ottenere la riduzione della pena.
  • In caso di ricorsi ritenuti manifestamente infondati la Cassazione può condannare al pagamento delle spese e disporre somme alla Cassa delle ammende, tenuto conto della giurisprudenza costituzionale sulla colpa nella presentazione del ricorso.

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