Ordinanza n. 3887/2026 - Roma, Sezione 4
per l’annullamento - del verbale Modello -OMISSIS-, datato 13/02/2025 del Comando Logistico dell’Esercito, Comando Sanità e Veterinaria, Roma, Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza Roma, con il quale è stato espresso nei confronti del ricorrente il seguente giudizio: “non idoneo permanentemente al servizio d’istituto nella Guardia di Finanza in modo assoluto dalla data del verbale”; - della nota prot. n.-OMISSIS- datata 13/02/2025, del Comando Sanità e Veterinaria, Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza Roma; - della nota prot. -OMISSIS- datata 13/02/2025, della Guardia di Finanza, Gruppo di-OMISSIS-, Sezione Comando; - di ogni altro atto antecedente o consequenziale, conosciuto e non, comunque connesso, ed in particolare: della nota prot. -OMISSIS- datata 17/01/2024, della Guardia di Finanza, Gruppo-OMISSIS-; della relazione datata 23/01/2024 del Dirigente l’Infermeria del Centro Navale della G.d.F. di -OMISSIS-; della nota datata 23/01/2024, del Dirigente l’Infermeria del Centro Navale della G.d.F. di -OMISSIS-; della nota datata 01/02/2024 della Guardia di Finanza, quartier Generale, Reparto Poliambulatorio: - della nota datata 12/02/2024 della Guardia di Finanza, Centro Navale, Ufficio sanitario Infermeria; della relazione psicodiagnostica datata 04/06/2024 del Dipartimento Militare di Medicina Legale, Consultorio Psicologico; - della relazione psichiatrica datata 16/09/2024 del Policlinico Militare di Roma “Celio”, Dipartimento Medicina, UOS di Psichiatria, Consultorio Psicologico; - della nota di notifica del giudizio di inidoneità temporanea datata 16/09/2024 del Dipartimento Militare di Medicina Legale, Roma; del verbale modello -OMISSIS- datato 16/09/2024 del Dipartimento Militare di Medicina Legale, Roma; - del test di Rorschach del 10/01/2025 eseguito presso il Policlinico Militare di Roma; della relazione psicodiagnostica datata 14/01/2025 redatta presso il Policlinico Militare di Roma, Dipartimento Medicina, UOS Psichiatria e Consultorio Psicologico; della relazione psichiatrica datata 30/01/2025 redatta presso il Policlinico Militare di Roma “Celio”, Dipartimento Medicina, UOS Psichiatria e Consultorio Psicologico; della nota -OMISSIS- datata 20/02/2025 del Comando Regionale Lazio della Guardia di Finanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio medico-legale di non idoneità permanente e assoluta al servizio d’istituto nella Guardia di Finanza, unitamente agli atti sanitari e amministrativi presupposti e conseguenti
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio espresso il 13 febbraio 2025 dalla Commissione Medica Interforze di seconda istanza di Roma, con il quale è stato dichiarato permanentemente e assolutamente non idoneo al servizio d’istituto nella Guardia di Finanza, nonché le relative note e la documentazione sanitaria e amministrativa presupposta e conseguente. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio era stata disposta una verificazione affidata a una Commissione medica nominata dalla Direzione Centrale di Sanità del Ministero dell’Interno. I verificatori hanno chiesto un’ulteriore proroga del termine per completare le operazioni, motivandola con la complessità degli accertamenti e con concomitanti impegni del presidente della Commissione.
La decisione
Il TAR ha accolto la richiesta istruttoria della Commissione medica verificatrice e ha concesso la proroga, disponendo che le operazioni di verificazione siano concluse e il relativo elaborato depositato entro il 16 marzo 2026, nel rispetto delle garanzie e delle modalità procedimentali già stabilite dalla precedente ordinanza della Sezione. Non è stata definita la domanda di annullamento né è stata svolta una valutazione nel merito del giudizio di inidoneità. È stata fissata per il 13 maggio 2026 una nuova udienza pubblica per la trattazione del merito. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, ai sensi della disciplina sulla protezione dei dati personali.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati personali nel caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute e all’oscuramento delle informazioni sanitarie.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
La disposizione, come modificata dal d.lgs. 101/2018, è richiamata quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando una commissione verificatrice rappresenta, con motivazione riferita alla complessità delle operazioni e a impedimenti organizzativi documentati, la necessità di un’ulteriore proroga del termine assegnato, il giudice amministrativo può concederla e fissare un nuovo termine per la conclusione delle operazioni e il deposito dell’elaborato.
- La concessione della proroga della verificazione non definisce la domanda principale e impone la prosecuzione del giudizio mediante fissazione di una successiva udienza per la trattazione del merito.
- La proroga delle operazioni di verificazione deve comunque essere eseguita nel rispetto delle garanzie e delle modalità procedimentali già stabilite dal giudice.
- Nella diffusione di un provvedimento giudiziario contenente dati sanitari, il giudice può disporre l’oscuramento delle generalità e di ogni informazione idonea a rivelare lo stato di salute delle persone interessate.
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