Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 467/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento della Deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 22 settembre 2020 con cui è stato approvato, in via definitiva, il nuovo PUG del Comune di Arnesano, pubblicato sul BURP in data 28 gennaio 2021; della Deliberazione di Giunta Regionale del 4 settembre 2020, con cui la Regione attestava la compatibilità del PUG, successivamente all’adozione delle modifiche proposte ed approvate in sede di Conferenza dei Servizi, trasmessa al Comune con nota del 16 settembre 20; dei verbali della preconferenza di co-pianificazione, ai fini della formazione del PUG di Arnesano, del 12 marzo 2018 e dei verbali della conferenza di servizi svoltasi in sei sedute dal 7 maggio 2019 al 6 giugno 2019; della Deliberazione di Giunta Regionale n. 2195 del 12 dicembre 2017 con cui, preliminarmente, si attestava la non compatibilità del PUG; della Delibera della Giunta Regionale di nomina del Commissario ad acta, Arch.Valentina Battaglini, n.2770 del 22 dicembre 2014; dei verbali delle conferenze di co-pianificazione, finalizzate alla formazione del PUG, del 16 giugno 2009 e del 16 aprile 2012, nonché di ogni altro atto consequenziale, connesso e presupposto e con riserva di motivi aggiunti avverso eventuali provvedimenti non conosciuti.

Giustizia amministrativa202100637

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Nuovo PUG del Comune di Arnesano, approvato definitivamente dal Commissario ad acta, nonché gli atti regionali di verifica di compatibilità e gli atti delle conferenze di copianificazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, proprietari di cespiti precedentemente classificati come area produttiva periurbana e riclassificati dal nuovo PUG come orti urbani – contesti periurbani di disegno territoriale, hanno impugnato gli atti di formazione e approvazione del piano. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione dei principi di compatibilità, incompatibilità e terzietà dell’azione amministrativa, sostenendo che il funzionario regionale nominato commissario ad acta fosse astrattamente incompatibile perché aveva partecipato alla fase di pianificazione e, successivamente, era intervenuto quale sostituto dell’organo comunale nell’approvazione definitiva, dovendo così contraddire le posizioni della Regione, suo datore di lavoro, espresse nel controllo di compatibilità. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 della L.R. n. 20/2001 e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, sviamento e manifesta illogicità, sostenendo che la copianificazione avesse privilegiato una destinazione agricola non coerente con la situazione di fatto e avesse determinato un totale ridisegno della pianificazione comunale, anziché limitarsi a superare le criticità rilevate dalla Regione. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità delle censure relative all’opportunità delle scelte urbanistiche e la genericità del ricorso, deducendone comunque l’infondatezza.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso perché infondato, assorbendo l’eccezione di genericità alla luce dell’infondatezza complessiva. Il primo motivo è stato respinto perché il commissario ad acta era stato nominato nel 2014, a seguito delle incompatibilità del sindaco e della maggioranza dei consiglieri comunali, mentre i rilievi regionali sul PUG erano successivi, del 2017; pertanto il piano sottoposto al controllo regionale era già stato approvato con l’intervento del commissario e non risultava che questi fosse stato nominato per favorire l’adeguamento alle prescrizioni regionali. Inoltre, l’art. 11, comma 9, della L.R. n. 20/2001 attribuisce alla conferenza di servizi, nel rispetto della copianificazione, il compito di definire congiuntamente le modifiche necessarie al superamento delle criticità regionali. Non vi è quindi un potere esclusivo del sindaco né una determinazione autonoma del commissario, ma un procedimento collegiale di adeguamento. Il secondo motivo è stato respinto perché le scelte urbanistiche non richiedono, di regola, una motivazione puntuale sulle singole aree, essendo sufficiente il riferimento ai criteri generali e alla relazione di accompagnamento, salvo la presenza di specifici affidamenti qualificati o delle altre situazioni eccezionali individuate dalla giurisprudenza. La destinazione agricola o a verde può essere attribuita anche ad aree inserite in contesti urbanizzati, quando sia funzionale all’ordinato governo del territorio, al contenimento dell’edificazione e all’equilibrio della vivibilità urbana. Nel caso concreto le modifiche apportate in sede di copianificazione non presentavano macroscopica illogicità o irragionevolezza e rientravano nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione, non sindacabile in assenza di errori manifesti. L’aspettativa dei proprietari a una destinazione più favorevole è stata ritenuta recessiva rispetto alla potestà pianificatoria. Spese di lite compensate.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 9, L.R. n. 20/2001

    Nel caso in cui la Giunta regionale o la Giunta provinciale oppure il Consiglio metropolitano deliberino la compatibilità del Piano indicando le modifiche necessarie ad attestarne la definitiva compatibilità di cui al comma 11, il Sindaco promuove, a pena di decadenza delle misure di salvaguardia di cui all’articolo 13, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data del primo invio del PUG, una conferenza di servizi alla quale partecipano il Presidente della Giunta regionale o suo Assessore delegato, il Presidente della Provincia o il Sindaco metropolitano o suo Assessore delegato, il Sindaco del Comune interessato o suo Assessore delegato nonché, ai fini della conformazione e dell’adeguamento del PTCP alle previsioni del PPTR, un rappresentante del Ministero della Cultura. In sede di Conferenza di servizi le amministrazioni partecipanti, nel rispetto del principio di copianificazione, definiscono congiuntamente le modifiche necessarie ai fini del controllo positivo.

    La norma attribuisce alla conferenza di servizi, nel rispetto della copianificazione, il compito di definire congiuntamente le modifiche necessarie per superare le criticità rilevate nel controllo regionale; non riconosce al sindaco o al commissario ad acta un potere decisionale esclusivo.

  • art. 11, comma 11, L.R. n. 20/2001

    Il riferimento alla determinazione di adeguamento della conferenza di servizi conferma che il superamento delle osservazioni regionali avviene mediante adeguamento del piano e non attraverso una scelta comunale del tutto svincolata dai rilievi formulati.

Massime di principio

  • Nel procedimento di formazione del PUG, quando la Regione rileva criticità e indica le modifiche necessarie per attestare la compatibilità definitiva, tali modifiche devono essere definite congiuntamente nella conferenza di servizi secondo il principio di copianificazione; non spettano in via esclusiva al sindaco né al commissario ad acta.
  • La nomina di un funzionario regionale quale commissario ad acta non è di per sé incompatibile con il successivo controllo regionale sul piano quando la nomina sia anteriore ai rilievi regionali e il piano sottoposto a controllo sia già stato formato con l’intervento del commissario.
  • Le scelte di pianificazione urbanistica non richiedono normalmente una motivazione puntuale riferita a ogni singola area, essendo sufficiente l’esplicitazione dei criteri generali di impostazione del piano, salvo la presenza di un affidamento qualificato o di altre situazioni eccezionali che impongano una motivazione rafforzata.
  • La destinazione agricola o a verde può essere attribuita anche a un’area inserita in un contesto urbanizzato, se funzionale all’ordinato governo del territorio, al contenimento dell’edificazione o al mantenimento dell’equilibrio ambientale e della vivibilità urbana.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle scelte urbanistiche non può estendersi alla loro mera opportunità e può censurarle soltanto in presenza di errori di fatto macroscopici, travisamento dei presupposti, manifesta illogicità o irragionevolezza. L’aspettativa del proprietario a una specifica destinazione urbanistica recede rispetto alla discrezionalità pianificatoria, in assenza di un affidamento qualificato.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiDestinazioni d'uso e zone omogeneeConferenza di servizi
RamiUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneEccesso di potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.