Cassazione Penale, Ordinanza n. 35498/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il motivo non era consentito perché reiterava censure di merito e chiedeva una rivalutazione dei fatti; era inoltre manifestamente infondato, poiché la motivazione della Corte d’appello, fondata sui plurimi elementi indiziari indicati, non presentava i vizi logici o giuridici denunciati. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputata ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Catania, deducendo con un unico motivo il vizio di motivazione, denunciata come mancante, contraddittoria e manifestamente illogica, in relazione alla prova della responsabilità per il reato di truffa contestato. La motivazione impugnata indicava, tra gli elementi a carico, l’intestazione all’imputata sia del conto IBAN comunicato alla vittima per il versamento dell’indebito sia dell’utenza telefonica usata per pubblicare l’annuncio. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo reiterativo e diretto a una rivalutazione del fatto, oltre che manifestamente infondato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del fatto o della prova mediante la riproposizione di censure di merito sotto la forma del vizio di motivazione.
- L’intestazione all’imputato del conto o dello strumento di pagamento sul quale è confluito il profitto della truffa può costituire, in assenza di ricostruzioni alternative validamente dimostrate, un elemento di decisiva rilevanza per provare il suo ruolo essenziale nella consumazione del reato.
- La motivazione sull’affermazione di responsabilità è immune dai vizi denunciati quando valuta in modo logicamente coerente il complesso degli elementi indiziari a carico, inclusa l’intestazione all’imputato dei recapiti o degli strumenti utilizzati per realizzare la truffa.
Come è indicizzato
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