Cassazione Penale, Sentenza n. 10724/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del riesame che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per il reato di tentato omicidio aggravato. Denuncia vizio di motivazione ai sensi dell'art.606 c.p.p., lett. e), sostenendo che il Tribunale non abbia fornito specifica e concreta valutazione del pericolo di reiterazione, limitandosi a richiamare la gravità del fatto e a riprendere le argomentazioni del GIP senza ricognizione di elementi concreti; inoltre contesta che i giudici non abbiano adeguatamente considerato la sua incensuratezza e la proporzionalità della misura, chiedendo in sostanza che venissero valutati gli arresti domiciliari come misura meno afflittiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto la motivazione dell'ordinanza del riesame adeguata e non illogica: sono sussistenti gravi indizi per il tentato omicidio e un concreto, attuale pericolo di recidiva desumibile dalle modalità del fatto (premeditazione, freddezza, recarsi armato e attendere la vittima) e dalla personalità dell'indagato. Pur dando atto dell'incensuratezza, il Tribunale ha correttamente valutato l'inidoneità degli arresti domiciliari, soprattutto per la vicinanza dell'abitazione al luogo del fatto (il bar) e la continuata frequentazione del locale che potrebbe favorire reiterazioni. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato alle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.; la cancelleria curerà gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art.309 cod. proc. pen.
norma che disciplina il ricorso per riesame avverso le misure cautelari, qui richiamata per il procedimento di riesame oggetto del ricorso
art.274, comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
richiama gli elementi che devono comporre la motivazione dei provvedimenti cautelari; il giudice deve indicare i fatti e i motivi che giustificano la misura, e nel caso è stato ritenuto che ciò sia stato fatto
art.292, comma 2, lett. e) e c-bis) cod. proc. pen.
riguardano i presupposti e i limiti della custodia cautelare (esigenze cautelari, pericolo di recidiva e proporzionalità della misura); la Corte ha ritenuto che tali esigenze fossero verificate e documentate
art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
individua il vizio di motivazione come mezzo di impugnazione in cassazione; la Corte ha ritenuto il vizio non sussistente perché la motivazione non è risultata illogica o generica
art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137
norma richiamata in relazione alla requisitoria del Pubblico ministero in sede di cassazione; qui il PM aveva chiesto annullamento con rinvio limitatamente alla valutazione degli arresti domiciliari, richiesta non accolta dalla Corte
art.173 disp. att. cod. proc. pen.
norma procedurale citata in relazione ai limiti di riproduzione del motivo di ricorso; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti
art.616 cod. proc. pen.
prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha applicato tale sanzione al ricorrente
art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
norma organizzativa menzionata per gli adempimenti della cancelleria in caso di rigetto; la cancelleria è incaricata degli adempimenti consequenziali
Massime di principio
- La gravità e le modalità del fatto (premeditazione, freddezza, uso di arma, attesa della vittima) possono legittimare la custodia cautelare per pericolo di reiterazione anche se l'indagato è incensurato
- L'incensuratezza non è di per sé ostativa alla custodia cautelare: deve essere valutata insieme a elementi concreti sulla personalità e sul comportamento dell'indagato
- Il giudice del riesame può fare proprie le argomentazioni del GIP se tali argomentazioni sono adeguatamente motivate e non manifestamente illogiche
- Per ottenere l'annullamento in sede di legittimità per vizio di motivazione è necessario dimostrare incongruenze o contraddizioni manifeste nella valutazione dei rischi cautelari; mere riproposizioni di censure di merito sono generalmente inammissibili
- Gli arresti domiciliari possono essere ritenuti inidonei quando la vita domestica e la vicinanza del domicilio al luogo del fatto incrementano il rischio di reiterazione (es. persistenza di stimoli/luoghi che hanno determinato il reato)
- In impugnazioni cautelari il ricorrente deve fornire elementi concreti e specifici per confutare la valutazione del pericolo di reiterazione o la proporzionalità della misura, altrimenti il giudice di legittimità tende a confermare le valutazioni di merito
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