Cassazione Civile, Ordinanza n. 35647/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione, da parte della società contribuente, di un avviso di accertamento ai fini IVA e delle imposte dirette, fondato su maggiori ricavi desunti dallo scostamento rispetto ai ricavi stimati dagli studi di settore ritenuti applicabili dall'Ufficio. Nel corso del giudizio di legittimità, la società ha però dichiarato di avere definito la lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, producendo documentazione attestante il pagamento del dovuto e chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'avvenuta definizione agevolata della controversia da parte della società contribuente ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, con pagamento documentato del dovuto, e ha quindi dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre compensato le spese in ragione delle modalità di definizione della lite e ha dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della non sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.
Norme richiamate
art. 6, d.l. n. 119 del 2018
La definizione agevolata della controversia, se comprovata dal pagamento del dovuto, comporta l'estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di estinzione del giudizio per definizione della lite, la Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se non dovuto nei termini previsti.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria è validamente definita in via agevolata dal contribuente e il pagamento è documentato in atti, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto.
- La definizione della lite costituisce ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese di giudizio.
- La declaratoria di estinzione per definizione agevolata incide sul prosieguo del processo senza decisione sul merito dell'accertamento impugnato.
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