Sentenza n. 3909/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma quanto al ricorso n. 7192 del 2025: della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione Quinta) n. 12505/2025. quanto al ricorso n. 7221 del 2025: della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione Quinta) n. 12505/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. V, n. 12505/2025, che aveva annullato l'autorizzazione tacita alla realizzazione di una stazione radio base
Esito
Favorevole al resistente (residente e comune)
Prevale il privato
La controversia
La residente nelle immediate vicinanze della stazione radio base aveva impugnato l'autorizzazione formatasi tacitamente ai sensi dell'art. 44 d.lgs. 259/2003 sull'istanza presentata dagli operatori. Il TAR aveva accolto il ricorso per difetto di istruttoria, ritenendo insufficiente la mera dichiarazione dell'operatore sull'inesistenza di aree preferenziali alternative e rilevando l'assenza di una verifica autonoma del Comune. Inwit ha appellato deducendo error in iudicando ed error in procedendo, violazione degli artt. 43, 44 e 51 d.lgs. 259/2003, dell'art. 8, comma 6, l. 36/2001, dell'art. 64, comma 2, c.p.a., omesso esame della documentazione, carenza di istruttoria, illogicità, contraddittorietà ed eccesso di potere giurisdizionale. Vodafone ha dedotto la violazione degli artt. 43, 44 e 51 d.lgs. 259/2003, dell'art. 8 l. 36/2001, dell'art. 9, commi 7 e 8, l.r. 19/2022, l'erronea interpretazione dell'art. 3 del regolamento comunale, la violazione del divieto di aggravamento procedimentale e del principio del silenzio-assenso; ha inoltre contestato l'attendibilità della relazione tecnica della ricorrente, sostenuto l'inesistenza di siti alternativi tecnicamente idonei e dedotto il difetto di interesse al ricorso di primo grado. È stata altresì contestata l'ammissibilità degli appelli per la notificazione effettuata all'indirizzo PEC personale dell'ARPA anziché presso l'Avvocatura dello Stato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto entrambi gli appelli, previamente riuniti, confermando la sentenza del TAR. Ha preliminarmente respinto l'eccezione di inammissibilità relativa alla notificazione all'ARPA, ritenendo corretta la notifica all'amministrazione personalmente poiché l'Avvocatura dello Stato esercita nei confronti dell'ARPA patrocinio autorizzato e l'ARPA non si era costituita in primo grado. Nel merito, ha ritenuto che il regolamento comunale di Roma imponesse all'amministrazione di verificare specificamente, anche mediante confronto con l'operatore, l'esistenza delle aree preferenziali e il rispetto dei criteri di localizzazione privilegiata, inclusi il cositing, l'utilizzo di strutture esistenti, la localizzazione su immobili comunali e quella su edifici più alti tra quelli contigui. Il Comune si era invece limitato ad acquisire l'autodichiarazione dell'operatore, senza svolgere un autonomo accertamento concreto, nonostante le allegazioni della residente circa l'esistenza di siti alternativi, la possibilità di cositing e la collocazione dell'impianto su un edificio a bassa quota. Il Consiglio ha escluso che il difetto istruttorio potesse essere sanato dalla documentazione allegata all'istanza, poiché il progetto strutturale e la valutazione dei limiti di esposizione riguardavano soltanto l'impianto nella localizzazione prescelta e non l'impossibilità o inidoneità dei siti alternativi. Ha inoltre escluso che relazioni tecniche di parte o verifiche comunali svolte in giudizio potessero sostituire l'istruttoria procedimentale mancante; la relazione comunale era comunque parziale e generica, non avendo verificato autonomamente l'idoneità dei siti alternativi, l'impossibilità del cositing e il rispetto del criterio dell'edificio più alto. L'onere istruttorio permane anche quando l'autorizzazione si forma per silenzio-assenso: il silenzio-assenso semplifica la fase decisoria, ma non esonera l'amministrazione dall'istruttoria necessaria per il legittimo esercizio del potere. È stato quindi ritenuto infondato anche il motivo relativo all'asserita carenza di interesse della ricorrente, poiché la riedizione dell'istruttoria lasciava margini per la verifica di localizzazioni alternative. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 44 d.lgs. 259/2003
Il testo richiama la formazione tacita dell'autorizzazione all'installazione della stazione radio base.
Il silenzio-assenso non elimina l'obbligo dell'amministrazione di svolgere l'istruttoria necessaria; le carenze istruttorie possono essere fatte valere dai controinteressati impugnando il titolo tacito.
art. 43 d.lgs. 259/2003
Richiamato dagli appellanti insieme agli artt. 44 e 51, senza una distinta interpretazione ulteriore nella decisione.
art. 51 d.lgs. 259/2003
Richiamato dagli appellanti in relazione alla disciplina autorizzatoria delle infrastrutture di comunicazione elettronica, senza una distinta interpretazione ulteriore.
art. 8, comma 6, l. 36/2001
Costituisce la base normativa del potere comunale di regolamentare localizzazione e installazione degli impianti; il regolamento comunale, validamente adottato, vincola l'amministrazione nella successiva attività autorizzatoria.
art. 3 del regolamento comunale di Roma approvato con delibera n. 26 del 14 maggio 2015
Le aree del territorio definite come preferenziali per l'istallazione degli impianti sono: a) in maniera prioritaria aree di proprietà dell’Amministrazione Capitolina; b) aree già servite da viabilità; c) aree inserite nelle componenti di PRG vigente [...]. Inoltre [...] sono da privilegiare, se tecnicamente possibile [...] il cositing [...], l’alloggiamento [...] su strutture già esistenti [...], la localizzazione su immobili e/o aree di proprietà comunale e la localizzazione su edifici che risultino essere i più alti tra tutti quelli contigui.
Impone al Comune una verifica concreta e autonoma delle aree preferenziali e dei criteri di localizzazione privilegiata, anche attraverso l'interlocuzione con l'operatore.
art. 64, comma 2, c.p.a.
Richiamato da Inwit per censurare l'omesso o errato esame degli atti e dei documenti, ma senza accoglimento della doglianza.
art. 43 r.d. 1611/1933
Il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato nei confronti dell'ARPA è qualificato come patrocinio autorizzato; pertanto la notificazione all'amministrazione personalmente è corretta.
art. 93 c.p.a.
Non imponeva la notificazione all'Avvocatura dello Stato, poiché l'ARPA non si era costituita in primo grado.
Massime di principio
- Quando un regolamento comunale, adottato ai sensi dell'art. 8, comma 6, l. 36/2001, individua aree preferenziali e criteri di localizzazione degli impianti di telefonia mobile, l'amministrazione deve verificarne concretamente il rispetto prima di rilasciare o consentire la formazione del titolo autorizzatorio.
- La verifica delle aree preferenziali non può esaurirsi nella dichiarazione dell'operatore circa l'inesistenza di siti alternativi né in un mero carteggio: il Comune deve svolgere un autonomo e puntuale accertamento, eventualmente mediante interlocuzione anche tecnica con l'operatore, sulle alternative astrattamente rilevanti e sulla loro idoneità a garantire la copertura del servizio.
- La formazione dell'autorizzazione per silenzio-assenso non esonera l'amministrazione dall'istruttoria prescritta dalla legge e dal regolamento comunale; il silenzio semplifica la fase decisoria, ma non sana l'omessa verifica dei presupposti sostanziali del titolo.
- Il difetto di istruttoria procedimentale relativo alla localizzazione di un impianto non può essere surrogato, in giudizio, da relazioni tecniche di parte o da verifiche dell'amministrazione svolte successivamente all'adozione del titolo; tali elementi costituiscono un posterius e non sostituiscono l'istruttoria doverosa.
- In presenza di allegazioni tecniche del controinteressato sull'esistenza di siti preferenziali, sulla possibilità di cositing o sulla violazione dei criteri regolamentari di localizzazione, l'amministrazione deve confrontarsi specificamente con tali elementi e motivare gli accertamenti compiuti e le ragioni dell'eventuale esclusione delle alternative.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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