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Ordinanza

Ordinanza n. 229/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600610

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto dirigenziale di revoca dell’accreditamento definitivo di un organismo di formazione professionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (organismo formativo)

Prevale il privato

La controversia

La cooperativa ha impugnato il decreto regionale che ha revocato l’accreditamento definitivo precedentemente concesso per l’attività di formazione professionale. La revoca era stata adottata dopo verifiche ispettive che avevano evidenziato criticità strutturali e di sicurezza, cui era seguita la sospensione del titolo. La ricorrente ha dedotto di avere adeguato la sede alle prescrizioni e ha contestato l’omessa indicazione in planimetria di un locale di accoglienza/disimpegno, qualificandola come mero errore materiale emendabile. Ha inoltre lamentato che le ulteriori contestazioni relative alla carenza di personale obbligatorio e all’omessa allegazione dei bilanci fossero nuove rispetto ai rilievi dell’ispezione iniziale. In sede cautelare ha sostenuto il difetto di interlocuzione procedimentale e di partecipazione prima dell’adozione della revoca, nonché la violazione del principio di proporzionalità per l’applicazione della massima sanzione nonostante il tentativo di adeguamento e la natura delle residue irregolarità.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo che, al sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso presentasse profili di fondatezza. La cooperativa aveva documentato interventi idonei a superare i rilievi strutturali e di sicurezza originariamente riscontrati; l’omessa rappresentazione grafica del locale è stata considerata, in questa fase, un errore materiale tempestivamente segnalato e potenzialmente emendabile. Il Collegio ha inoltre rilevato che le contestazioni sulla carenza di personale obbligatorio e sull’omessa allegazione dei bilanci erano nuove rispetto all’ispezione iniziale e che, prima della revoca, l’amministrazione avrebbe dovuto instaurare un’interlocuzione procedimentale, consentendo l’esercizio del diritto di partecipazione e difesa. È stata ravvisata anche una possibile violazione della proporzionalità, poiché la revoca appariva eccessiva rispetto al comprovato adeguamento della struttura e alla natura delle pendenze residue. Quanto al periculum in mora, la revoca avrebbe impedito la partecipazione a imminenti procedure di finanziamento pubblico e interrotto i corsi non ancora avviati, incidendo sulla principale fonte di sostentamento, sulla continuità aziendale e sull’occupazione. Nel bilanciamento degli interessi è stata ritenuta prevalente la posizione privata. L’efficacia del provvedimento è stata quindi sospesa; il merito è stato fissato alla prima udienza pubblica del marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha accolto la domanda ritenendo sussistenti sia profili di fumus boni iuris sia il danno grave e irreparabile.

  • art. 18, comma 1, lett. o), Linee Guida regionali approvate con D.G.R. n. 335/2021

    Prevede il presupposto regolamentare regionale utilizzato per la revoca dell’accreditamento definitivo in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni contenute nel provvedimento di sospensione.

  • art. 19, comma 2, Linee Guida regionali approvate con D.G.R. n. 335/2021

    È stato richiamato quale fondamento della sospensione dell’accreditamento disposta dopo le verifiche ispettive.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la documentazione dell’avvenuto adeguamento alle prescrizioni originariamente contestate può integrare un significativo profilo di fumus boni iuris contro la successiva revoca dell’accreditamento.
  • Quando l’amministrazione fonda la revoca su contestazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle emerse nell’accertamento iniziale, deve instaurare una specifica interlocuzione procedimentale, consentendo al destinatario di chiarire e regolarizzare le irregolarità contestate.
  • L’omessa rappresentazione grafica di un locale nella planimetria può essere valutata, in sede cautelare, come errore materiale emendabile se il privato la segnala tempestivamente e fornisce elementi idonei a dimostrare la conformità sostanziale della struttura.
  • La revoca dell’accreditamento, quale misura massima, deve rispettare il principio di proporzionalità e risultare adeguata alla gravità delle irregolarità residue, tenendo conto dell’avvenuto adeguamento e della concreta possibilità di regolarizzazione.
  • Sussiste il periculum in mora quando la revoca dell’accreditamento impedisce l’accesso a imminenti finanziamenti pubblici, interrompe attività formative non ancora avviate e compromette la continuità aziendale e occupazionale.

Come è indicizzato

MateriePartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimentoAFAM, enti di ricerca e formazione
RamiProcedimento amministrativoIstruzione e università
IstitutiPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelareDifetto di istruttoria

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