Ordinanza n. 653/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per la declaratoria d’illegittimità -previa tutela cautelare- del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad sulla richiesta di appuntamento per formalizzare istanza di visto per motivi di lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo che, alla luce della sopravvenuta evidenza della sospensione ex lege del nulla osta nominativo, non sussistessero i presupposti per concedere la misura cautelare. Il Collegio si è riservato ogni ulteriore approfondimento nel merito del ricorso sul silenzio. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di appuntamento per formalizzare un'istanza di visto per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso, chiedendo la declaratoria di illegittimità del silenzio dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di appuntamento finalizzata alla formalizzazione di una domanda di visto per motivi di lavoro subordinato, previa concessione della tutela cautelare. Il MAECI ha rappresentato che il nulla osta nominativo di cui il lavoratore è beneficiario risulta, allo stato, sospeso ex lege. Il testo non espone ulteriori motivi di ricorso né specifiche censure di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base della domanda e della decisione cautelare; l'istanza è stata respinta per l'assenza dei presupposti cautelari.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato esclusivamente quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione ex lege del nulla osta nominativo rilevante per la successiva formalizzazione della domanda di visto può escludere, allo stato degli atti, la sussistenza dei presupposti per concedere una misura cautelare contro il silenzio dell'amministrazione, ferma la riserva di ogni approfondimento nella fase di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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