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Ordinanza

Ordinanza n. 653/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per la declaratoria d’illegittimità -previa tutela cautelare- del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad sulla richiesta di appuntamento per formalizzare istanza di visto per motivi di lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202512082

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo che, alla luce della sopravvenuta evidenza della sospensione ex lege del nulla osta nominativo, non sussistessero i presupposti per concedere la misura cautelare. Il Collegio si è riservato ogni ulteriore approfondimento nel merito del ricorso sul silenzio. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di appuntamento per formalizzare un'istanza di visto per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso, chiedendo la declaratoria di illegittimità del silenzio dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di appuntamento finalizzata alla formalizzazione di una domanda di visto per motivi di lavoro subordinato, previa concessione della tutela cautelare. Il MAECI ha rappresentato che il nulla osta nominativo di cui il lavoratore è beneficiario risulta, allo stato, sospeso ex lege. Il testo non espone ulteriori motivi di ricorso né specifiche censure di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base della domanda e della decisione cautelare; l'istanza è stata respinta per l'assenza dei presupposti cautelari.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato esclusivamente quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione ex lege del nulla osta nominativo rilevante per la successiva formalizzazione della domanda di visto può escludere, allo stato degli atti, la sussistenza dei presupposti per concedere una misura cautelare contro il silenzio dell'amministrazione, ferma la riserva di ogni approfondimento nella fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTutela cautelare

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