Sentenza n. 15465/2026 - Roma, Sezione 4Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego ministeriale del rilascio della patente di allenatore professionista di corse al galoppo, motivato con la pendenza di procedimenti ostativi in Francia
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già titolare di una patente francese, aveva ricevuto in Francia una sanzione disciplinare di sospensione di tre anni e nove mesi per presunto uso di sostanze dopanti, terminata il 5 aprile 2025. Dopo la cessazione della sanzione aveva chiesto il rilascio o la riattivazione della patente italiana, ma il Ministero aveva respinto l’istanza richiamando procedimenti ostativi pendenti in Francia. Con cinque motivi, deduceva: irragionevolezza e sproporzione del diniego, avendo già scontato la sanzione, e lesione dei principi di imparzialità, buon andamento, non colpevolezza e reinserimento professionale; violazione della disciplina sulla comunicazione di avvio e carenza d’istruttoria, per omessa valutazione delle vicende francesi e assenza di condanne penali; violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, per mancata indicazione della natura, dello stato e dell’oggetto dei procedimenti pendenti e del loro effetto ostativo; irrilevanza in Italia di fatti verificatisi all’estero e inapplicabilità della giurisdizione penale italiana; travisamento, illogicità manifesta e sviamento, anche per la presunta confusione tra provvedimenti amministrativi stranieri e fatti di reato. All’udienza il ricorrente ha inoltre riferito di un’ordinanza della Corte d’appello penale di Amiens del 20 marzo 2026, chiedendo di essere rimesso in termini per proporre motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, esaminando congiuntamente i motivi per la loro connessione. Ha ritenuto giustificato il diniego sulla base dell’esistenza di procedimenti ostativi, confermata dalla nota del 14 maggio 2025 dell’autorità ippica francese, secondo cui il ricorrente era anche sottoposto a liquidazione giudiziale e le regole francesi comportavano automaticamente la perdita della licenza di allenatore. In forza dell’art. 10 dell’International Agreement on Breeding Racing and Wagering, le cause ostative alla patente rilevano anche nello Stato del richiedente e il Ministero era tenuto a dare seguito alla segnalazione estera; era quindi irrilevante che la precedente sospensione disciplinare fosse terminata il 5 aprile 2025. La motivazione, pur sintetica, è stata ritenuta sufficiente anche alla luce della nota prodotta in giudizio, che il ricorrente non ha impugnato. La sopravvenuta ordinanza francese del 20 marzo 2026 potrà essere valutata dall’Amministrazione in una nuova verifica della persistente sussistenza dei precedenti, ma non giustificava la rimessione in termini per motivi aggiunti: non erano stati dimostrati i presupposti dell’errore scusabile né indicato quando il ricorrente avesse conosciuto l’ordinanza. Ricorso respinto; spese integralmente compensate per l’esito, il contegno processuale e la novità della questione.
Norme richiamate
art. 10 dell’International Agreement on Breeding Racing and Wagering
l’art. 10 dell’International Agreement on Breeding Racing and Wagering, secondo cui le cause ostative al rilascio delle patenti di allenatore professionista di corse al galoppo hanno rilievo anche nello Stato del soggetto richiedente.
Le cause ostative alla patente individuate nello Stato estero rilevano anche nello Stato del richiedente; il Ministero deve dare seguito alla relativa segnalazione.
art. 10-bis l. 241/1990
La motivazione del provvedimento, seppur stringata, ha comunque chiarito le ragioni che hanno condotto al diniego e la stessa risulta chiaramente desumibile anche alla luce della nota del 14 maggio 2025, peraltro non impugnata una volta prodotta in giudizio.
La censura di insufficienza motivazionale è stata respinta perché le ragioni ostative risultavano comprensibili alla luce della comunicazione dell’autorità straniera acquisita in giudizio e non contestata.
Massime di principio
- Quando un accordo internazionale applicabile prevede il mutuo rilievo delle cause ostative al rilascio di una patente professionale ippica, l’amministrazione nazionale deve tenere conto della segnalazione proveniente dall’autorità dell’altro Stato; la cessazione di una distinta sanzione disciplinare non elimina l’efficacia di ulteriori cause ostative ancora sussistenti.
- Una motivazione sintetica del diniego può essere ritenuta sufficiente quando le ragioni ostative siano chiaramente ricostruibili anche sulla base di una comunicazione dell’autorità straniera acquisita nel giudizio e non specificamente contestata.
- Un provvedimento straniero sopravvenuto, potenzialmente idoneo a incidere sulla permanenza dei presupposti del diniego, può essere sottoposto a una nuova valutazione amministrativa; la sua sopravvenienza non comporta automaticamente la rimessione in termini per proporre motivi aggiunti, in assenza della prova dei presupposti dell’errore scusabile e dell’indicazione del momento di effettiva conoscenza.
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