Sentenza n. 468/2026 - Torino, Sezione 3
quanto al ricorso n. 3243 del 2025: Per l'ottemperanza delle sentenze: n. 2585/2024 nel giudizio RG n. 557/2024, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale "accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente, con riferimento all'anno scolastico 2023/2024 ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente; condanna il Ministero dell'Istruzione ad accreditare in favore della ricorrente sulla carta elettronica della parte ricorrente l'importo di euro 500,00 con riferimento al sopraddetto anno scolastico; oltre ad interessi dal dovuto al saldo"; – n. 866/2025, depositata il 31.03.2025 dal Tribunale di Torino, sezione lavoro, nel giudizio RG n. 8907/2024, (emessa anche in favore di altre docenti) non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale "dichiara tenuto e condanna il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ad attribuire a ciascun ricorrente la Carta Docente di cui all'art. 1, c. 121, L. 107/2015, in relazione all'a.s. 2024/2025, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione". quanto al ricorso n. 3316 del 2025: per l'ottemperanza della sentenza n. 295/2024 depositata il 05.02.2024 dal Tribunale di Torino, sezione lavoro, nel giudizio RG n. 7385/2023, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale “dichiara tenuto e condanna il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ad attribuire a ciascuna delle ricorrenti Domenica Bellantoni … la Carta Docente di cui all’art. 1, c. 121, L. 107/2015, in relazione agli aa.ss. 2022/2023 al 2023/2024, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 22, comma 36, L. 724/1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione” quanto al ricorso n. 3453 del 2025: per l'ottemperanza della sentenza n. 285/2024 depositata il 01.02.2024 dal Tribunale di Torino, sezione lavoro, nel giudizio RG n. 7830/2023, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale “accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente di usufruire del beneficio economico della “Carta Docente” e, per l’effetto, condanna il Ministero a consegnarle detta carta caricando su essa l’importo di € 500,00, oltre interessi legali”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione di sentenze passate in giudicato che avevano riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente e ordinato l'accredito dei relativi importi
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto separati giudizi di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di sentenze del TAR e del Tribunale ordinario, sezione lavoro, divenute definitive, con le quali era stato riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per uno o più anni scolastici e ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di accreditare gli importi dovuti, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria. Le sentenze erano state prodotte in copia conforme ai fini dell’esecuzione, notificate al Ministero mediante PEC presso il domicilio reale ed era inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l’omessa esecuzione dei giudicati. I ricorsi, proposti dallo stesso difensore e aventi identico esito, sono stati riuniti ai soli fini della trattazione e della redazione della decisione.
La decisione
Il TAR ha accolto tutte le domande di ottemperanza, rilevando la sussistenza dei presupposti processuali e sostanziali: esistenza di giudicati esecutivi, rituale produzione e notificazione dei titoli, decorso infruttuoso del termine dilatorio previsto dalla legge e mancata contestazione dell’inadempimento ministeriale. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alle sentenze e di pagare le somme ivi liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato sin d’ora, per l’eventuale protratta inottemperanza, il Ragioniere Generale dello Stato quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. I ricorrenti devono comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell’amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato, per ciascun ricorso, alla rifusione delle spese, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché alla restituzione del contributo unificato. La riunione non ha inciso sulle autonome liquidazioni delle spese. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza in relazione a possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il termine dilatorio per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni deve essere inutilmente decorso prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
È la disposizione richiamata nei giudicati presupposti quale fondamento del diritto dei docenti all’attribuzione della Carta elettronica del docente.
art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724
È richiamata nei titoli giudiziali azionati per disciplinare il riconoscimento degli interessi legali o della rivalutazione monetaria sulle somme dovute.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese liquidate in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al d.m. 10 marzo 2014, n. 55
È stata utilizzata per la liquidazione del compenso professionale, soggetto a dimidiazione e ulteriormente ridotto in ragione della serialità e della limitata complessità delle controversie.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare l’esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, la sua rituale produzione e notificazione all’amministrazione obbligata, il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge e l’inadempimento dell’amministrazione; in presenza di tali presupposti il giudice deve ordinare l’esecuzione del giudicato.
- Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire automaticamente in caso di inutile decorso del termine assegnato.
- La riunione di giudizi seriali con identica motivazione e dispositivo può essere disposta per ragioni organizzative, senza alterare l’autonomia delle singole decisioni né impedire la liquidazione separata delle spese per ciascun ricorso.
- La mancata contestazione, da parte dell’amministrazione, dell’omessa esecuzione del giudicato consente di ritenere integrato l’inadempimento posto a fondamento dell’azione di ottemperanza.
Come è indicizzato
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