Sentenza del 17/04/2018 n. 1716 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Fabbricato uso abitativo - Registro di ruralità - Caratteristiche di lusso - Accertamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’accertamento è stato ritenuto non fondato nella parte in cui attribuiva natura di abitazione di lusso sulla base dei soli criteri dimensionali del d.m. 2 agosto 1969. È stata riconosciuta la rilevanza della categoria catastale A/3 e del collegamento funzionale dell’immobile con l’attività agricola, ai fini dell’agevolazione per la ruralità.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione dell’immobile ai fini delle agevolazioni fiscali sulla casa e del riconoscimento della ruralità. L’Amministrazione aveva considerato rilevanti le caratteristiche dimensionali e costruttive previste dal d.m. 2 agosto 1969 per qualificare l’abitazione come di lusso. Secondo il principio affermato, invece, ai fini fiscali prevale la classificazione catastale: sono considerate abitazioni di lusso quelle censite nelle categorie A/1, A/8 e A/9, indipendentemente dall’estensione della superficie. Un immobile accatastato in categoria A/3, classe 2, utilizzato dall’imprenditore agricolo come abitazione principale e asservito all’attività agricola, può beneficiare del riconoscimento della ruralità, senza che la superficie utile sia decisiva.
Norme richiamate
D.M. 2 agosto 1969
I criteri previsti dal decreto per individuare le abitazioni di lusso non prevalgono sulla classificazione catastale dell’immobile ai fini delle agevolazioni fiscali considerate nella controversia.
Classificazione catastale nelle categorie A/1, A/8 e A/9
L’immobile censito in una delle categorie A/1, A/8 o A/9 è qualificato come abitazione di lusso, indipendentemente dall’estensione della superficie.
Categoria catastale A/3 e disciplina della ruralità
Un’abitazione censita in A/3, utilizzata come abitazione principale dall’imprenditore agricolo e asservita all’attività agricola, può beneficiare del riconoscimento della ruralità, senza che la superficie utile costituisca, da sola, elemento ostativo.
Massime di principio
- Per stabilire se un’abitazione rientra nelle categorie fiscalmente agevolate o in quelle considerate di lusso, occorre verificare anzitutto la categoria catastale risultante dagli atti ufficiali.
- La superficie dell’immobile non dovrebbe essere valutata isolatamente quando la disciplina applicabile attribuisce rilievo prevalente alla classificazione catastale.
- La ruralità dell’immobile richiede un effettivo collegamento con l’attività agricola e l’utilizzo come abitazione principale dell’imprenditore agricolo; la sola categoria catastale non è necessariamente sufficiente in assenza di tali presupposti.
- In caso di accertamento fiscale, è opportuno documentare sia la categoria catastale sia l’effettivo asservimento dell’abitazione all’attività agricola e il suo utilizzo come dimora principale.
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