Cassazione Penale, Sentenza n. 46879/2022 del 12/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Palermo che l'ha ritenuta penalmente responsabile della violazione reiterata della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a Marsala (d.lgs. n.159/2011, art.75, comma 2): omessa presentazione al Commissariato nelle date prescritte. La difesa deduceva ignoranza/inesperienza (livello culturale e condizioni sociali) e assenza di avvisi successivi, contestando altresì l'applicazione della recidiva (art.99 c.p.) e il diniego delle circostanze attenuanti (art.62-bis c.p.)
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che il reato ex art.75 d.lgs. 159/2011 è punibile con dolo generico e che la mera dimenticanza esclude il dolo solo se costituisce "ignoranza inevitabile" ai sensi dell'art.5 c.p. e della sentenza della Corte Cost. n.364/1988. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva provato la notifica a mani del verbale contenente le prescrizioni e l'indicazione di giorni/orari, ritenendo la giustificazione della ricorrente mera negligente trascuratezza non idonea a escludere il dolo. Sono stati ritenuti non censurabili in Cassazione la valutazione della recidiva (fondata sui precedenti e sulla reiterazione) e il diniego delle generiche (motivato con assenza di elementi positivi e rilievo dei precedenti). A seguito della declaratoria di inammissibilità è stata disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
Il reato di violazione delle prescrizioni inerenti alle misure di prevenzione è integrato anche dalla mancata o ritardata presentazione alla polizia giudiziaria; è sufficiente il dolo generico (consapevolezza dell'obbligo e volontà di inadempimento).
art. 8, comma 6, d.lgs. n. 159/2011
Individua le prescrizioni accessorie delle misure di prevenzione (tra cui l'obbligo di presentazione) cui si riferisce la violazione sanzionata dall'art.75.
art. 5 cod. pen.
Principio secondo cui l'ignoranza della legge penale non scusa, salvo il caso di ignoranza inevitabile; applicato per stabilire che la dimenticanza rileva solo se configura ignoranza inevitabile.
Sentenza Corte Costituzionale n. 364/1988
Ha delineato i limiti dell'ignoranza della legge penale e il concetto di ignoranza inevitabile; la Cassazione lo richiama come criterio per valutare se la dimenticanza escluda il dolo.
art. 99 cod. pen.
Norma sull'aumento di pena per la recidiva; interpretata dalla Corte come valutabile sulla base di precedenti irrevocabili e della reiterazione della condotta, collegata alla maggiore pericolosità sociale.
art. 62-bis cod. pen.
Riguarda le circostanze attenuanti generiche; la giurisprudenza consente al giudice di merito di negarle motivando le ragioni ostative e potendo fondare il diniego su elementi di preponderante rilevanza come i precedenti.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente; applicata per l'ordine di versamento di euro 3.000.
art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020, conv. con legge n.176/2020
Norma che ha consentito lo svolgimento del giudizio a trattazione scritta; richiamata perché il Procuratore ha presentato richieste scritte via PEC.
Massime di principio
- La violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale (anche la mancata o tardiva presentazione) configura reato quando sussista dolo generico: conoscenza dell'obbligo e volontà di non ottemperare.
- La mera dimenticanza o ignoranza dell'obbligo può escludere il dolo solo se integra l'ignoranza inevitabile ai sensi dell'art.5 c.p.; spetta al ricorrente fornire elementi credibili e specifici a tal fine.
- La notifica personale e la consegna del verbale contenente le indicazioni di giorni e orari rendono difficoltoso sostenere l'ignoranza inevitabile; prove di mancata o viziata notifica sono decisive per impugnare la condanna.
- La recidiva si valuta in base ai precedenti irrevocabili e alla reiterazione della condotta, non sulla base di un concetto generico di 'negligenza'; per contestarla occorre colpire l'esistenza o la rilevanza dei precedenti.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito indica ragioni ostative di preponderante rilevanza (es. precedenti, ripetizione del reato); non è tenuto a valutare ogni singolo elemento proposto dalla difesa.
- Non grava sull'autorità di pubblica sicurezza l'onere di avvisare preventivamente il soggetto sottoposto alla misura in caso di inosservanza delle prescrizioni; la sanzione può seguire l'accertamento delle violazioni.
- Per difendersi efficacemente, in casi simili è utile documentare con prove concrete la mancata conoscenza (es. assenza di notifica, stato di incapacità/impedimento, errori formali nel verbale) o contestare la qualificazione e la rilevanza dei precedenti.
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