Cassazione Penale, Sentenza n. 26825/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale per il riesame che aveva confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di Coppola per concorso in tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso nei confronti della società BRT s.p.a. Il ricorso deduceva: carente motivazione circa la sussistenza del tentativo di estorsione (la condotta sarebbe riconducibile all'esercizio di un presunto diritto o alla violenza privata, non a un profitto ingiusto); inesistenza o insufficienza degli elementi a fondamento dell'aggravante del metodo mafioso (assenza di vicinanza a clan, mancati riscontri investigativi sugli Intelisano); e presunta inidoneità della misura cautelare adottata rispetto al pericolo arrecato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che molte deduzioni difensive costituissero una non consentita rivalutazione delle prove in sede di legittimità e che la qualificazione giuridica e il riconoscimento dell'aggravante mafiosa fossero adeguatamente motivati: le minacce erano state proferite richiamando il nome di Filippo Intelisano, sfruttando la notoria vicinanza familiare al capo mafia e dunque il potere intimidatorio dell'associazione, idoneo a integrare il metodo mafioso. Quanto alla misura cautelare, il Tribunale aveva correttamente valutato il ruolo marginale di Coppola e la misura meno afflittiva (obbligo di presentazione tre volte a settimana) ritenuta adeguata. Per l'inammissibilità del ricorso il giudice ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 610 c.p.
Norma sostanziale sulla estorsione: la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi di una tentata estorsione, essendo le minacce funzionali ad ottenere la prosecuzione/compensazione economica del rapporto; ha respinto la tesi difensiva secondo cui le condotte fossero esercizio di un diritto.
art. 416-bis, comma 1 c.p.
Aggravante del metodo mafioso: la Corte conferma che il metodo mafioso può realizzarsi anche per vie indirette/implicite, mediante il richiamo alla forza intimidatrice di un gruppo criminale (es. evocazione del nome di soggetti notoriamente collegati a boss), rendendo le minacce particolarmente efficaci.
artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis c.p.p.
Norme procedurali che disciplinano il procedimento in cassazione con contraddittorio scritto e la mancata trattazione orale: la causa è stata trattata in forma scritta perché non è stata richiesta la trattazione orale nei termini.
art. 274 c.p.p.
Norma relativa alla valutazione dell'idoneità della misura cautelare: il Tribunale ha valutato la marginalità del ruolo del ricorrente e la misura cautelare meno afflittiva ritenuta adeguata; la Corte di legittimità non ha censurato tale motivazione.
art. 616 c.p.p.
Prevede le conseguenze per il ricorso inammissibile: la Corte ha applicato la condanna alle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella determinazione della inammissibilità, ha disposto il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
artt. 273, 581 c.p.p. e art. 693 c.p.p.
Norme richiamate dalla difesa per censurare motivazione e procedimento: la Corte ha ritenuto le doglianze in gran parte riconducibili a una rivalutazione delle prove o manifestamente infondate, respingendo tali censure in sede di legittimità.
Massime di principio
- In sede di cassazione non è consentita una rilettura probatoria completa: le contestazioni che si risolvono in una richiesta di rivalutazione delle prove sono, di norma, inammissibili.
- Il metodo mafioso può essere riconosciuto anche quando le minacce siano implicite o veicolate tramite il richiamo alla fama o al nome di soggetti collegati a clan: non serve una manifestazione esplicita di appartenenza all'associazione per integrare l'aggravante.
- Per distinguere tra estorsione e l'esercizio di un presunto diritto occorre che sia preliminarmente individuabile un diritto astrattamente tutelabile; in sua assenza la qualificazione estorsiva può risultare prevalente se le minacce sono idonee a procurare un profitto ingiusto.
- La misura cautelare deve essere proporzionata al ruolo dell'indagato: anche in reati gravi è possibile adottare misure meno afflittive (es. obbligo di presentazione) se ne sussistono i presupposti e la motivazione è adeguata.
- Ricorrere con censure formali o che implichino la ritrattazione delle valutazioni del merito processuale espone al rischio di inammissibilità e alle relative condanne per spese e ammende.
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