Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2178/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione in sostegno conseguito in Spagna (domanda -OMISSIS- del 19/04/2025) e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso; nonché per la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Giustizia amministrativa202513405

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione per il sostegno conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., un'azione avverso il silenzio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia sull'istanza di riconoscimento del titolo abilitante all'insegnamento di sostegno conseguito in Spagna, presentata il 19 aprile 2025, nonché la condanna dell'Amministrazione all'adozione di un provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di stile. La doglianza consisteva nel mancato esercizio del potere entro il termine massimo previsto dalla disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali, nonostante il decorso del termine di 120 giorni, scaduto il 17 agosto 2025.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto illegittimo il silenzio, poiché il Ministero non aveva ancora adottato alcun provvedimento nonostante fosse decorso il termine massimo per provvedere previsto dall'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007. Il Collegio ha riconosciuto che il ritardo era collegato all'enorme numero di domande analoghe, superiore a 26.500, alla complessità delle questioni giuridiche e alla rilevanza degli interessi coinvolti, ma ha escluso che tali circostanze fossero sufficienti a giustificare il mancato rispetto del termine. Ha quindi ordinato al Ministero di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, stabilendo un ulteriore termine di 90 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Consentono di agire contro il silenzio dell'amministrazione e di ottenere l'accertamento dell'obbligo di provvedere, con ordine giudiziale di conclusione del procedimento e possibile nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.

  • art. 16 d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni; Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.

    La disciplina impone all'autorità competente di concludere il procedimento di riconoscimento della qualifica professionale entro il termine massimo individuato dal giudice in 120 giorni; il superamento del termine senza provvedimento integra un'inerzia illegittima.

  • art. 7 decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito in legge 29 luglio 2024, n. 106

    È richiamato quale intervento legislativo volto a disciplinare la gestione delle numerose istanze di riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti all'estero.

  • decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77

    È richiamato quale atto attuativo dell'intervento legislativo in materia di riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti all'estero.

Massime di principio

  • Il superamento del termine massimo previsto dalla disciplina applicabile per la conclusione di un procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale, senza adozione di un provvedimento espresso, configura silenzio illegittimo e legittima l'azione ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.
  • L'elevato numero di istanze da esaminare, la complessità delle questioni giuridiche e la rilevanza degli interessi coinvolti possono spiegare il ritardo dell'amministrazione, ma non giustificano il mancato rispetto del termine legale di conclusione del procedimento.
  • Accertata l'illegittimità del silenzio, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro un termine giudiziale, tenendo conto anche del carico amministrativo documentato.
  • Nell'azione avverso il silenzio, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, con un termine ulteriore per provvedere, per assicurare l'effettiva esecuzione dell'ordine rivolto all'amministrazione in caso di persistente inerzia.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioCarriera degli studenti
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.