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Sentenza

Sentenza n. 1379/2026 - Catania, Sezione 5

per - dichiarare il diritto di Costa Salvatore ad accedere ai documenti richiesti con le istanze dell’01/03 -12-2025 inviate a mezzo PEC al Comune di Vizzini; - ordinare, ex art. 116, c. 4, D. Lgs. 104/2010, al Comune di Vizzini l’esibizione dei documenti richiesti ed autorizzarne l’estrazione di copia integrale; - condannare il Comune di Vizzini alle spese di lite per aver illegittimamente negato all’odierno ricorrente di avere facile accesso ai documenti che quest’ultimo aveva, ed ha, diritto di visionare ed estrarre copia con distrazione in favore del difensore.

Giustizia amministrativa202600591

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sulle istanze di accesso documentale relative alle indennità di performance per gli anni 2017-2022

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, già dipendente del Comune di Vizzini, aveva presentato richieste di liquidazione delle indennità di performance per gli anni 2017-2022 e, successivamente, istanze di accesso agli atti amministrativi trasmesse via PEC l'1 e il 3 dicembre 2025. Deduceva di non aver ricevuto alcun riscontro entro trenta giorni e chiedeva l'accertamento del diritto di accesso, l'ordine al Comune di esibire i documenti e l'autorizzazione all'estrazione di copia integrale. Il Comune non si è costituito. In camera di consiglio il difensore del ricorrente ha dichiarato di aver ottenuto gli atti richiesti e ha chiesto la cessazione della materia del contendere, con condanna del Comune alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che la dichiarazione del difensore circa l'avvenuto ottenimento degli atti dimostrasse il venir meno dell'interesse alla decisione, ma non comprovasse in modo pieno ed inequivoco la soddisfazione della pretesa, necessaria per dichiarare la cessazione della materia del contendere. Il Collegio ha inoltre rilevato che, se avesse dovuto esaminare la ricevibilità del ricorso, questo sarebbe stato irricevibile: il silenzio-rigetto si era formato decorsi trenta giorni dalle istanze di accesso del dicembre 2025, mentre il ricorso era stato notificato il 1 marzo 2026, oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 116, comma 1, c.p.a.; inoltre, il ricorso era stato depositato il 17 marzo 2026, oltre il termine perentorio di quindici giorni dalla notificazione. La richiesta di condanna alle spese è stata respinta e le spese sono state compensate, anche in ragione della mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    questa si intende respinta

    Il decorso di trenta giorni dalla richiesta di accesso senza una determinazione dell'amministrazione determina il silenzio-rigetto.

  • art. 116, comma 1, c.p.a.

    il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio […]

    Il ricorso in materia di accesso deve essere notificato entro trenta giorni dalla conoscenza del diniego o dalla formazione del silenzio-rigetto.

  • art. 116, comma 4, c.p.a.

    Consente al giudice, nell'ambito del rito sull'accesso, di ordinare all'amministrazione l'esibizione dei documenti richiesti; nel caso concreto non è stato adottato alcun ordine, per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 45 c.p.a.

    Il termine per il deposito del ricorso è qualificato come perentorio; nel rito speciale sull'accesso il termine di deposito è stato individuato dal Collegio in quindici giorni dalla notificazione.

  • art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.

    Il Collegio ha ritenuto che il ricorso, ove esaminato nel merito processuale, sarebbe stato dichiarato irricevibile per tardività.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di sottoporre preliminarmente alle parti la possibile questione di irricevibilità per tardività.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere richiede la piena e comprovata soddisfazione extraprocessuale della pretesa sostanziale, in modo pieno ed inequivoco; la mera dichiarazione della parte circa l'avvenuto ottenimento degli atti non è sufficiente, sicché deve essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse.
  • Nel rito sull'accesso, il termine per proporre il ricorso decorre dalla formazione del silenzio-rigetto, che si verifica decorsi trenta giorni dalla richiesta senza una determinazione dell'amministrazione.
  • Nel rito speciale previsto dall'art. 116 c.p.a., il ricorso deve essere depositato entro quindici giorni dalla notificazione; il termine è perentorio e la sua inosservanza determina l'irricevibilità del ricorso.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può essere desunta dal giudice da fatti o atti univoci intervenuti dopo la proposizione della domanda e dal comportamento processuale delle parti.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDecadenza e tardivitàSopravvenuta carenza di interesse

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