Cassazione Penale, Ordinanza n. 09720/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo corretta e adeguatamente motivata la decisione di merito che aveva negato la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva respinto la richiesta di sostituire la pena detentiva irrogata con il lavoro di pubblica utilità. L'unico motivo deduceva violazione di legge in relazione agli artt. 20-bis c.p., 545-bis c.p.p. e art. 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sostenendo che i giudici di merito avessero illegittimamente negato l'applicazione della sanzione sostitutiva richiesta dalla difesa. La Corte di cassazione ha però ritenuto la censura non specifica e solo apparente, perché sostanzialmente riproduttiva delle doglianze già formulate in appello e già puntualmente disattese, senza una critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre rilevato che il giudizio sulla sussistenza delle condizioni per applicare una sanzione sostitutiva è valutazione di fatto rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non manifestamente illogica; nel caso concreto la Corte d'appello aveva motivato il rigetto anche valorizzando l'assenza di documentazione prodotta dalla difesa.
Norme richiamate
art. 20-bis c.p.
richiamato come base normativa della richiesta di sostituzione della pena detentiva con una sanzione sostitutiva
art. 545-bis c.p.p.
richiamato come norma processuale invocata a sostegno della sostituzione della pena
art. 58 l. 24 novembre 1981, n. 689
richiamato come disciplina del lavoro di pubblica utilità quale sanzione sostitutiva
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
citato per evidenziare che le modifiche in tema di sanzioni sostitutive non mutano il carattere di giudizio di fatto rimesso al merito
art. 616 c.p.p.
presupposto della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In tema di sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, l'accertamento della sussistenza delle condizioni per applicarle è un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito.
- Tale valutazione è sottratta al sindacato di legittimità quando sia sorretta da motivazione non manifestamente illogica.
- In cassazione non è ammissibile una censura che si limiti a riprodurre le doglianze già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La mancata produzione di documentazione a sostegno dell'istanza di sostituzione della pena può legittimare il rigetto della richiesta da parte del giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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