Cassazione Penale, Ordinanza n. 34430/2025 del 22/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per la colpa nell'impugnazione manifestamente inammissibile, e alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte civile, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per il reato di atti persecutori in danno di una persona offesa per intervenuta remissione di querela, confermando invece la condanna, anche agli effetti civili, per il delitto di atti persecutori in danno di un'altra persona offesa e rideterminando la pena. Nel ricorso si deduceva un vizio di motivazione sulla responsabilità penale e sulla mancata derubricazione del fatto. La Corte di cassazione ha però ritenuto le censure generiche e meramente assertive, formulate in fatto, perché volte soltanto a prospettare un diverso apprezzamento degli elementi probatori senza indicare specificamente un travisamento della prova.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando ricorrano profili di colpa nell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata quale base del principio per cui, in presenza di inammissibilità del ricorso per colpa, può essere disposta la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
Richiamata per affermare che l'inammissibilità manifesta dell'impugnazione consente di ravvisare profili di colpa ai fini della condanna alla sanzione pecuniaria.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Richiamata per il principio secondo cui è generico il motivo che deduce vizi di motivazione in termini assertivi e senza specifiche censure alla ricostruzione del fatto.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Richiamata per affermare che non è sufficiente proporre un diverso apprezzamento del materiale probatorio se non si denuncia un concreto travisamento della prova.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a contestazioni generiche e assertive sulla motivazione, senza individuare specifici errori logici o giuridici della sentenza impugnata.
- Non è consentito in sede di legittimità sollecitare una mera rivalutazione del compendio probatorio; occorre dedurre un vero vizio di motivazione o un travisamento della prova specificamente indicato.
- La mancata deduzione del travisamento della prova, a fronte di doglianze che mirano solo a un diverso apprezzamento degli elementi di fatto, rende il motivo versato in fatto e quindi inammissibile.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, se l'inammissibilità è manifestamente riconoscibile e connotata da colpa, anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- La parte civile vittoriosa nel giudizio di cassazione ha diritto alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
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