Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 30/01/2017 n. 82 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Imposta di Registro - Atti e contratti - Fideiussione - Tassa proporzionale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La registrazione del decreto ingiuntivo comporta l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per il decreto e, autonomamente, dell'imposta proporzionale dello 0,5% sulla fideiussione. La base imponibile della fideiussione è costituita dal valore del credito il cui pagamento è stato ingiunto. L'esito è quindi favorevole all'Amministrazione finanziaria e contrario al soggetto che contestava la tassazione proporzionale.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la registrazione di un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una società debitrice soggetta a IVA e dei suoi fideiussori. Il punto controverso è se la fideiussione debba essere considerata un'obbligazione meramente accessoria rispetto al rapporto principale, con conseguente esclusione o applicazione della sola imposta fissa, oppure un atto autonomamente rilevante ai fini dell'imposta di registro. Secondo l'orientamento richiamato, in materia tributaria la fideiussione non ha natura accessoria, anche se civilisticamente è collegata all'obbligazione principale.

Norme richiamate

  • Articoli 1939 e 1941 del codice civile

    Le disposizioni civilistiche qualificano la fideiussione come garanzia collegata all'obbligazione principale. Tuttavia, tale natura accessoria non viene automaticamente recepita nell'ambito dell'imposta di registro.

  • Imposta di registro sulla fideiussione

    La fideiussione è soggetta a imposta di registro proporzionale dello 0,5%, calcolata sul valore del credito garantito e oggetto dell'ingiunzione.

  • Cassazione, sentenza n. 17899/2005

    Richiamata a sostegno del principio secondo cui, ai fini dell'imposta di registro, la fideiussione conserva autonoma rilevanza tributaria rispetto all'obbligazione principale.

  • Cassazione, sentenza n. 17237/2013

    Conferma l'applicazione autonoma dell'imposta proporzionale alla fideiussione in sede di registrazione del decreto ingiuntivo, anche quando il debitore principale è soggetto a IVA.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta di registro, la qualificazione civilistica della fideiussione come obbligazione accessoria non esclude necessariamente la sua autonoma tassazione.
  • Quando un decreto ingiuntivo è emesso sia contro il debitore principale sia contro i fideiussori, possono applicarsi due distinti prelievi: l'imposta fissa sul decreto e l'imposta proporzionale sulla fideiussione.
  • La soggezione del credito principale a IVA non impedisce, di per sé, l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro sulla garanzia fideiussoria.
  • Per valutare correttamente la tassazione occorre distinguere il rapporto principale garantito dall'atto di garanzia e verificare la disciplina tributaria specifica, senza limitarsi alla nozione civilistica di accessorietà.
  • L'imposta proporzionale dello 0,5% viene parametrata al valore del credito il cui pagamento è stato ingiunto, secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.