Sentenza n. 4623/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, Salerno, Sez. III, limitatamente al capo che aveva compensato le spese del giudizio di ottemperanza
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti pubblici)
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti avevano promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Giudice del Lavoro che aveva riconosciuto differenze retributive derivanti dalla ricostruzione della carriera e condannato il Ministero al pagamento di somme determinate. Nel corso del giudizio di ottemperanza l’Amministrazione aveva provveduto al pagamento, determinando la cessazione della materia del contendere. Il TAR aveva tuttavia compensato le spese di lite, richiamando l’andamento del giudizio e la condotta processuale delle parti. Gli appellanti hanno dedotto error in iudicando, motivazione apparente, violazione degli artt. 26 c.p.a. e 91 e 92 c.p.c., nonché eccesso di potere, sostenendo che il TAR avrebbe dovuto applicare il criterio della soccombenza virtuale e porre le spese a carico dell’Amministrazione, il cui adempimento era intervenuto soltanto dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza. In subordine, hanno chiesto almeno la rifusione del contributo unificato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza di primo grado limitatamente alla regolazione delle spese. Ha ritenuto illegittima la compensazione disposta dal TAR perché priva di una motivazione concreta, comprensibile e rafforzata e adottata in violazione del criterio generale della soccombenza. In caso di cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto dell’Amministrazione, il giudice deve applicare il criterio della soccombenza virtuale, verificando quale sarebbe stato l’esito della controversia in assenza dell’adempimento. Nel caso concreto, l’Amministrazione aveva adempiuto soltanto dopo la notifica del ricorso per ottemperanza e dopo precedenti atti di precetto; pertanto, l’esito prognostico sarebbe stato favorevole ai ricorrenti. Il mero riferimento all’andamento del processo è stato qualificato come abnorme e illogico, poiché ignorava la mancata e pervicace esecuzione della sentenza del Giudice del Lavoro. Anche il richiamo generico alla condotta processuale delle parti non individuava circostanze idonee a giustificare la compensazione e non poteva riferirsi al tardivo adempimento dell’Amministrazione. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state liquidate in € 800,00, oltre spese generali e accessori di legge; quelle del grado di appello in € 300,00, oltre spese generali e accessori. È stata inoltre disposta la rifusione del contributo unificato, ove versato, per entrambi i gradi.
Norme richiamate
art. 26 c.p.a.
Nel processo amministrativo il criterio della soccombenza e la disciplina delle spese processuali operano anche nei giudizi di ottemperanza e nelle pronunce di cessazione della materia del contendere.
art. 91 c.p.c.
La parte soccombente deve essere condannata alla rifusione delle spese, salvo i presupposti legali per la compensazione.
art. 92, comma 2, c.p.c.
La compensazione, totale o parziale, è ammessa nei casi di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, purché adeguatamente motivate.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi
Consente al giudice di motivare mediante rinvio a precedenti conformi, nel rispetto dell’obbligo di sintesi.
art. 74 c.p.a.
la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme
Ammette una motivazione sintetica o per precedente conforme, senza derogare all’esigenza di rendere comprensibile la ratio della decisione.
art. 3, comma 2, c.p.a.
Impone il rispetto del principio di sinteticità degli atti e della motivazione processuale.
d.m. n. 55/2014
Richiamato dagli appellanti per i parametri di liquidazione delle spese, ma non utilizzato dal giudice per liquidare l’importo richiesto, essendo stata effettuata una liquidazione forfettaria.
Massime di principio
- Quando la materia del contendere cessa perché l’amministrazione adempie integralmente alla pretesa del ricorrente dopo l’instaurazione del giudizio, il giudice deve regolare le spese applicando il criterio della soccombenza virtuale, valutando sommariamente quale sarebbe stato l’esito della controversia senza l’adempimento sopravvenuto.
- L’adempimento tardivo dell’amministrazione, intervenuto soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, non può di per sé giustificare la compensazione delle spese, poiché non è ammissibile che il ricorrente sopporti il costo del processo necessario per ottenere l’esecuzione di una precedente decisione favorevole.
- La compensazione delle spese costituisce eccezione al principio della soccombenza e richiede una motivazione rafforzata, concreta e comprensibile, riferita a specifiche circostanze della controversia e coerente con i presupposti dell’art. 92, comma 2, c.p.c.
- Sono illegittime, perché abnormi o illogiche, le motivazioni sulla compensazione delle spese che si limitino a richiamare genericamente l’andamento del giudizio o la condotta processuale delle parti senza indicare quali fatti concreti giustifichino la deroga alla soccombenza virtuale.
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