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Sentenza

Sentenza n. 910/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento - dell’ “Esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale”, col quale, con riguardo alla gara indetta dal Comune di Viterbo con determinazione dirigenziale n. 261 del 28/12/2023 per l’affidamento per un periodo di 48 mesi (salvo proroga per ulteriori 24 mesi) dell’appalto del servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana, l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Agrigento - Ufficio Territoriale di Agrigento ha attestato, ora per allora, la regolarità fiscale della SEA - Servizi Ecologici Ambientali S.r.l.; - della nota AGE.AGEDP-AG (Registro Ufficiale) n. 73781 del 4/6/2025, con cui detto atto è stato trasmesso al Comune di Viterbo ed alla stessa SEA – Servizi Ecologici Ambientali S.r.l.; - della nota AGE.AGEDP-AG (Registro Ufficiale) n. 75333 del 9/06/2025, con la quale l’Amministrazione intimata ha precisato che il nuovo: “esito informativo relativo alla regolarità fiscale, dal quale è stato espunto l’atto di recupero TY5CRAR00049/2019 in quanto non recante l’intimazione al pagamento di somme, sostituisce il precedente avente n. 157719 prot. del 03/12/2024, con effetto dalla data di elaborazione della richiesta originaria presentata dal Comune di Viterbo in data 26/11/2024”; - della nota AGE.AGEDP-AG (Registro Ufficiale) n. 75347 del 9.6.2025, con cui la stessa Amministrazione ha fornito ulteriori precisazioni; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato, inclusa, salvo altro, la nota, di contenuto ignoto, AGEDC00_213066_2025 del 3/05/2025.

Giustizia amministrativa202507881

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Nuova attestazione di regolarità fiscale relativa alla società controinteressata, con le relative note di trasmissione e precisazione, che aveva sostituito con effetto retroattivo la precedente attestazione negativa utilizzata per l’esclusione dalla gara

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il raggruppamento ricorrente, risultato affidatario della gara per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e di igiene urbana, ha impugnato la nuova attestazione con cui l’Agenzia delle Entrate aveva dichiarato che nei confronti della società controinteressata non risultavano violazioni fiscali non definitivamente accertate, sostituendo retroattivamente la precedente attestazione negativa. Il ricorso deduceva: violazione degli artt. 7, 8 e 10 l. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento di riesame; violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990 per omessa indicazione dell’interesse pubblico, mancata comparazione con gli interessi dei terzi e superamento del termine ragionevole; carenza dei presupposti e carenza di potere, assumendo che l’Agenzia non potesse rivalutare gli stessi fatti dopo la conclusione della gara; errata applicazione dell’art. 95, comma 2, e dell’Allegato II.10 al d.lgs. 36/2023 e dell’art. 14, comma 4, d.lgs. 472/1997, in relazione a una esposizione debitoria della società controinteressata pari a euro 17.389.012,31 e a un atto di recupero oggetto di contenzioso. In subordine, le ricorrenti chiedevano la rimessione alla Corte costituzionale delle norme in materia di esclusione non automatica per irregolarità fiscale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare i motivi di legittimità dedotti. Ha rilevato che le ricorrenti agivano direttamente contro l’Agenzia delle Entrate per ottenere l’annullamento dell’attestazione e, in sostanza, l’accertamento della posizione di irregolarità fiscale della società controinteressata. Tale accertamento incide su una posizione di diritto soggettivo ed è riservato al giudice ordinario. Il giudice amministrativo può esaminare incidentalmente la regolarità fiscale nell’ambito del giudizio relativo alla gara, poiché essa costituisce un requisito di partecipazione o aggiudicazione; non può invece pronunciarsi in via principale sulla correttezza dell’attestazione fiscale mediante un’azione diretta contro l’amministrazione finanziaria. Il giudice ha individuato il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione e ha dichiarato che il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11 c.p.a., entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • artt. 7, 8 e 10 l. 241/1990

    Norme invocate dalle ricorrenti in relazione alla mancata comunicazione di avvio del procedimento di riesame e alla partecipazione procedimentale; i relativi motivi non sono stati esaminati per il difetto di giurisdizione.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Norma invocata per contestare l’annullamento d’ufficio della precedente attestazione, sotto il profilo dell’interesse pubblico, della comparazione degli interessi e del termine ragionevole; il TAR non ha esaminato tali censure.

  • art. 95, comma 2, d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalle ricorrenti in relazione alla causa di esclusione non automatica per violazioni fiscali; la questione non è stata decisa per difetto di giurisdizione.

  • art. 4, comma 1, Allegato II.10 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalle ricorrenti per contestare la valutazione della violazione fiscale non definitivamente accertata; il TAR non ha esaminato il merito.

  • art. 14, comma 4, d.lgs. 472/1997

    Richiamato in relazione all’atto di recupero fiscale posto a fondamento della precedente attestazione negativa; il TAR non ha esaminato la questione sostanziale.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione; il TAR ha indicato il giudice ordinario e il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Richiamato in relazione all’avviso alle parti della possibile definizione del giudizio per difetto di giurisdizione.

Massime di principio

  • Quando il ricorso è proposto direttamente contro l’Agenzia delle Entrate per ottenere l’accertamento della regolarità o irregolarità fiscale di un operatore economico, la controversia riguarda una posizione di diritto soggettivo ed è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • Il giudice amministrativo può conoscere incidentalmente, senza efficacia di giudicato, della regolarità fiscale attestata dall’amministrazione finanziaria quando tale verifica sia necessaria per decidere una controversia relativa all’ammissione, all’esclusione o all’aggiudicazione di una gara pubblica.
  • La giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, da individuare considerando non soltanto la pronuncia formalmente richiesta, ma anche la causa petendi e l’intrinseca natura della posizione giuridica dedotta.
  • La cognizione incidentale del giudice amministrativo sulla regolarità fiscale, collegata alla verifica di un requisito di gara, non si estende alla cognizione principale sulla correttezza dell’attestazione fiscale mediante un’azione autonoma diretta contro l’amministrazione finanziaria.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneGiurisdizione e riparto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieRegolarità fiscale e contributiva
IstitutiRiparto di giurisdizione

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