Sentenza n. 13099/2026 - Roma, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro n. 7520/2025, pubblicata il 25 giugno 2025, resa all’esito del giudizio iscritto al r.g.n. 22510/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione Lavoro, n. 7520/2025. La pronuncia civile aveva accertato il diritto di tre docenti all'ottenimento della carta docente per gli anni scolastici indicati, per l'importo di euro 500,00 per ciascun anno, e aveva condannato l'amministrazione a mettere a disposizione la carta docente o altro equipollente. I ricorrenti hanno dedotto l'inerzia del Ministero nonostante il passaggio in giudicato della sentenza, la rituale notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla normativa per l'esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero si è costituito depositando una memoria di pura forma, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto comprovati il passaggio in giudicato e la notificazione della sentenza civile all'amministrazione, nonché decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Considerato l'allegato inadempimento e l'assenza di chiarimenti da parte del Ministero, il Collegio ha applicato i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, ritenendo che l'amministrazione non avesse dimostrato l'adempimento. In sede di ottemperanza non sono sindacabili i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato: il Ministero è stato quindi condannato a dare esecuzione alla sentenza civile entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza amministrativa. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, il quale dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione, previa richiesta dei ricorrenti. Il TAR ha escluso, allo stato, la condanna al pagamento di penalità di mora, riservandola a un'eventuale successiva richiesta in caso di persistente inottemperanza. Ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, in ragione dell'inerzia reiterata dell'amministrazione e del contenzioso seriale. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente di ottenere l'esecuzione del giudicato e di ordinare all'amministrazione l'adempimento dell'obbligo risultante dal titolo giudiziale, anche mediante nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine di 120 giorni, decorso il quale può essere avviata l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, termine ritenuto decorso nel caso concreto.
art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Modifica la disciplina del termine dilatorio applicabile all'esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, verificati il passaggio in giudicato del titolo, la sua rituale notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione alla pronuncia entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- L'amministrazione che deduca l'avvenuto adempimento di un obbligo risultante da un titolo giudiziale deve fornire elementi idonei a dimostrarlo; in mancanza di chiarimenti o prova dell'adempimento, l'allegato inadempimento del creditore può essere accolto secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore.
- Nel giudizio di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già accertata dal giudicato, dovendosi esclusivamente verificare e imporre l'attuazione concreta del comando giudiziale.
- La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente quando non risultino ancora, al momento della decisione, i presupposti per ritenerla necessaria; essa può essere richiesta e valutata successivamente in caso di persistente inottemperanza oltre il termine assegnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1581/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1619/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1620/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1621/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1622/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1623/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →