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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15929/2022 del 26/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per tre delitti di truffa, contestando: 1) la tempestività delle querele (art. 124 c.p.), sostenendo l'intervenuta improcedibilità dell'azione penale per presunta decadenza; 2) la sussistenza del dolo iniziale e degli artifizi e raggiri, sostenendo che la sua condotta fosse un mero inadempimento contrattuale dato il suo ruolo di concessionario e la materiale disponibilità dei veicoli.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla intempestività delle querele: per due vittime la presenza dell'aggravante ex art. 61, n. 7, rendeva i reati procedibili d'ufficio; per la terza vittima (Cicolini) il termine di querela è stato considerato decorso dal momento della conoscenza certa del fatto-reato, che emerse successivamente alle indagini e ai contatti con l'imputato. Quanto al merito, i giudici hanno condiviso la valutazione dei giudici di merito sulla sussistenza del dolo iniziale, dedotto dalle modalità della condotta (promesse, rassicurazioni, incasso del prezzo senza consegna) e dalla documentazione e dalle deposizioni. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, alla rifusione delle spese delle parti civili liquidate nei termini indicati e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 124 cod. pen.

    decadenza per mancata presentazione della querela

    La Corte ricorda che il termine di querela decorre dalla conoscenza certa, basata su elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva; l'onere di provare l'intempestività grava sul querelato e la decadenza non può essere accertata su mere supposizioni

  • art. 61, primo comma, n. 7, cod. pen.

    La sussistenza dell'aggravante rendeva procedibili d'ufficio le truffe commesse in danno di determinate vittime, quindi la proposizione della querela non era necessaria per l'esercizio dell'azione penale in quei casi

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n. 137 (conv. con legge 18/12/2020, n. 176)

    disposizioni sulla trattazione scritta in Cassazione

    La trattazione del ricorso si è svolta per iscritto ai sensi delle norme emergenziali che consentono la trattazione scritta se non richiesta la discussione orale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    conseguenze per ricorso inammissibile

    A seguito dell'inammissibilità del ricorso la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, per profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, una sanzione alla cassa delle ammende

  • art. 129 cod. proc. pen.

    estinzione del reato per prescrizione

    La Corte osserva che l'inammissibilità del ricorso impedisce la costituzione di un valido rapporto di impugnazione e dunque preclude la possibilità di dichiarare ora l'estinzione del reato per prescrizione

Massime di principio

  • La tempestività della querela (art.124 c.p.) va valutata rispetto al momento in cui la vittima ha conoscenza certa, con elementi seri, della fattispecie; l'onere di provare l'intempestività è del querelato
  • La presenza di una circostanza aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio esclude che la mancata querela della parte offesa pregiudichi l'azione penale
  • Non ogni inadempimento contrattuale integra automaticamente la fattispecie di truffa: occorre accertare il dolo iniziale, che può essere desunto in via indiziaria dalle modalità della condotta, dalle rassicurazioni e da comportamenti che dimostrino l'intenzione di incassare senza adempiere
  • La negligenza o la mancata diligenza della vittima nel tutelarsi non esclude la responsabilità penale dell'agente quando sia dimostrato l'effetto ingannevole e la volontà fraudolenta
  • Se un ricorso in Cassazione è manifestamente infondato viene dichiarato inammissibile e ciò comporta condanne per spese e, se ricorrono profili di colpa, sanzioni per la cassa delle ammende; l'inammissibilità può precludere valutazioni successive come la declaratoria di estinzione per prescrizione

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