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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23786/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condannato)

La controversia

In sede di esecuzione il condannato aveva chiesto di riconoscere la continuazione tra due gruppi di reati già definiti con separate sentenze: da un lato reati associativi e in materia di stupefacenti commessi tra il 2002 e il 2006, dall'altro ulteriori reati associativi e di traffico di stupefacenti commessi tra il 2014 e il 2017. La Corte d'appello, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza ritenendo non dimostrata l'identità del disegno criminoso, essenzialmente per la forte distanza temporale tra le condotte. Con il ricorso per cassazione si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la richiesta era sorretta da documentazione e da dichiarazioni di collaboratori di giustizia idonee a dimostrare la permanenza del medesimo sodalizio criminoso e la continuità della partecipazione del ricorrente; si lamentava inoltre che il giudice dell'esecuzione non avesse esaminato tali elementi, avesse motivato solo sulla distanza temporale e non avesse confrontato le sentenze richiamate, pur essendosi in altro procedimento riconosciuta la continuazione ad altro coimputato in relazione a fatti analoghi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato che, in materia di continuazione tra reati associativi, non basta negare il vincolo sulla sola base della distanza temporale tra i segmenti di partecipazione o della tipologia omogenea dei reati: occorre verificare in concreto se si tratti delle medesime compagini associative, la loro continuità nel tempo, l'eventuale interruzione della partecipazione e la sussistenza o meno di un nuovo pactum sceleris. Nel caso concreto l'ordinanza impugnata aveva escluso la continuazione tra i reati di cui agli artt. 416-bis c.p. e 74 d.P.R. n. 309/1990 solo per la distanza temporale, senza esaminare le sentenze di merito né la documentazione difensiva. La motivazione è stata quindi ritenuta sostanzialmente assente. La Corte ha annullato l'ordinanza con rinvio alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Richiamato come uno dei reati associativi oggetto delle due sentenze da porre in continuazione; la Corte afferma che per valutare la continuazione tra reati associativi occorre verificare identità e continuità delle compagini, non la sola distanza temporale.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Richiamato come ulteriore reato associativo in materia di stupefacenti coinvolto nelle due condanne; anche per esso la continuazione non può essere esclusa solo per il decorso del tempo tra i segmenti di condotta.

  • art. 627 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo fornito; non determinabile.

Massime di principio

  • La continuazione tra reati associativi non può essere esclusa o riconosciuta automaticamente in base alla sola distanza temporale tra i segmenti di condotta; il giudice deve svolgere una verifica in concreto sulla medesimezza o meno dell'organizzazione criminale, sulla sua continuità e sull'eventuale interruzione della partecipazione del soggetto.
  • Nel caso di pluralità di condanne per reati associativi, il giudice dell'esecuzione deve esaminare specificamente le sentenze di merito e gli elementi difensivi dedotti, per accertare se le diverse partecipazioni si riferiscano alla stessa compagine o a compagini diverse, e se vi sia stato un nuovo proposito criminoso.
  • Una motivazione che si limiti a valorizzare il solo elemento cronologico, senza confrontarsi con la documentazione prodotta e con gli ulteriori indici fattuali allegati, è sostanzialmente apparente o mancante e comporta l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
  • La variazione della compagine associativa, l'ampliamento dell'attività criminosa o dell'area territoriale non sono, di per sé, indici decisivi di una soluzione di continuità nella vita dell'organizzazione; occorre accertare se vi sia stata effettiva discontinuità nell'adesione del singolo o, al contrario, permanenza del medesimo vincolo criminoso.

Come è indicizzato

RamiReati contro la PA
IstitutiContinuazione

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