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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19209/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un appalto stipulato nel 1989 per la sistemazione di strade rurali. L'appaltatrice aveva agito per ottenere il pagamento di somme indicate in riserva; il tribunale aveva respinto la domanda ritenendo tardive le riserve, e la Corte d'appello aveva confermato la decisione. In appello, tra i motivi di gravame, la società aveva anche chiesto il risarcimento del danno per il ritardo con cui la stazione appaltante aveva concluso la procedura di collaudo e rilasciato il certificato di regolare esecuzione. La Corte d'appello aveva dichiarato questo motivo nuovo e quindi inammissibile, ritenendo che il petitum non fosse stato formulato in primo grado. Con il ricorso per cassazione la società ha censurato tale statuizione, deducendo che il danno da ritardo era già stato allegato nell'atto introduttivo di primo grado, richiamando in particolare il ritardo pluriennale nella sottoscrizione del conto finale e nell'emissione del certificato di regolare esecuzione, nonché la violazione dell'art. 5 della legge n. 741 del 1981. Ha inoltre contestato l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune per preteso difetto di specifica riproduzione degli atti, sostenendo di aver trascritto i passaggi essenziali dell'atto introduttivo e di aver assolto agli oneri di cui agli artt. 366 e 369 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha escluso l'inammissibilità del ricorso per erronea intestazione del motivo, riqualificando la censura come deduzione di violazione dell'art. 345 c.p.c. e rilevando che dall'articolazione del motivo era chiaro il vizio denunciato. Nel merito, ha affermato che la società aveva effettivamente allegato già in primo grado il danno derivante dal ritardo nel collaudo e nel rilascio del certificato di regolare esecuzione, trascrivendo i passaggi rilevanti dell'atto introduttivo; perciò il terzo motivo di appello non poteva essere dichiarato nuovo e inammissibile sulla sola base delle conclusioni della citazione di primo grado, senza esaminarne il contenuto complessivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, affinché riesamini il terzo motivo di appello, verifichi la pertinenza e tempestività delle riserve relative al ritardo nel collaudo e, se del caso, liquidi i danni da ritardo.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    La deduzione di un vizio relativo alla declaratoria di novità/inammissibilità di un motivo di appello integra la denuncia di violazione delle regole processuali sulla preclusione in appello.

  • art. 360 c.p.c.

    L'erronea intestazione del motivo non comporta inammissibilità quando dal contenuto della censura sia chiaramente individuabile il vizio processuale o di diritto denunciato.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    L'onere di specifica indicazione e riproduzione degli atti e documenti è soddisfatto quando siano trascritti i passaggi essenziali rilevanti per la decisione e sia indicata la loro collocazione nel fascicolo.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, gli atti e i documenti posti a fondamento del motivo devono essere specificamente individuati e resi esaminabili nel giudizio di legittimità.

  • art. 5 della legge n. 741 del 1981

    Il certificato di regolare esecuzione deve essere approvato entro un termine breve; il ritardo pluriennale nella definizione dell'appalto può costituire fonte di danno risarcibile.

Massime di principio

  • L'erronea indicazione del numero dell'articolo o della tipologia di vizio nel ricorso per cassazione non ne determina l'inammissibilità se la sostanza della doglianza consente di individuare con certezza la norma asseritamente violata e il vizio dedotto.
  • Nel giudizio di cassazione l'onere di specifica indicazione degli atti e documenti è assolto quando la parte trascriva i passaggi essenziali dell'atto rilevante e ne precisi la collocazione processuale, così da consentire il controllo di legittimità.
  • Un motivo di appello non può essere qualificato come nuovo e quindi inammissibile se il relativo petitum o fatto costitutivo risulta già allegato in primo grado, dovendosi esaminare il contenuto complessivo dell'atto introduttivo e non le sole conclusioni formalmente rassegnate.
  • Nel contratto di appalto di opere pubbliche, il ritardo nella conclusione della procedura di collaudo e nel rilascio del certificato di regolare esecuzione può integrare un danno risarcibile, ove sia allegato e provato il pregiudizio subito dall'appaltatore.
  • Ai fini della tempestività e pertinenza delle riserve in appalto, il giudice di merito deve verificare in concreto se esse abbiano investito anche il danno derivante dai diversi periodi di ritardo nella esecuzione e definizione dell'opera.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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