Sentenza n. 1153/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza n. 4524/2024, emessa dal Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all'attribuzione della carta del docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 4524/2024, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato ad assegnargli la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore nominale di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 2.000 euro. Il ricorrente ha chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inadempienza. Il titolo esecutivo era stato notificato al Ministero il 3 febbraio 2025, mentre il ricorso per ottemperanza era stato notificato il 9 maggio 2025. Il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità, poiché alla data della notifica del ricorso non erano ancora decorsi i 120 giorni previsti dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il ricorrente ha sostenuto che tale termine non avrebbe determinato l'inammissibilità, dovendosi fare riferimento alla data di decisione del ricorso, e che la disposizione avrebbe configurato una condizione di procedibilità anziché di proponibilità dell'azione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha compensato le spese. Ha ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione, da parte delle amministrazioni statali, dei provvedimenti giurisdizionali comportanti il pagamento di somme di denaro. La disposizione opera indipendentemente dallo strumento esecutivo utilizzato, in ragione della sostanziale identità di ratio tra ottemperanza ed esecuzione forzata civile. La carta del docente, pur non consistendo nella consegna immediata di denaro liquido, ha natura pecuniaria, poiché attribuisce un'utilità economicamente valutabile collegata alla destinazione di una somma per specifici acquisti. Il termine di 120 giorni costituisce una condizione dell'azione esecutiva e, precisamente, una condizione di proponibilità del ricorso, non una mera condizione di procedibilità. Pertanto, il ricorso notificato prima della scadenza del termine è inammissibile e non può essere sanato dal successivo decorso del termine durante il processo. La nomina del commissario ad acta non è stata disposta, in conseguenza dell'inammissibilità dell'azione.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Prevede l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto
Il termine dilatorio di 120 giorni costituisce una condizione di proponibilità dell'azione esecutiva, applicabile anche al giudizio di ottemperanza avente a oggetto un'obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa dell'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di segnalare alle parti una questione rilevata d'ufficio potenzialmente decisiva ai fini della controversia.
Massime di principio
- Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per consentire alle amministrazioni pubbliche di adempiere spontaneamente alle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giurisdizionali, si applica anche al giudizio di ottemperanza, indipendentemente dallo strumento esecutivo prescelto dal creditore.
- La previsione secondo cui il creditore non può procedere ad esecuzione prima del decorso dei 120 giorni configura una condizione di proponibilità dell'azione esecutiva, non una condizione di mera procedibilità; il ricorso per ottemperanza notificato anticipatamente è quindi inammissibile e il successivo decorso del termine nel corso del giudizio non sana il vizio originario.
- La nozione di obbligazione pecuniaria rilevante ai fini dell'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 comprende anche prestazioni che non consistono nella consegna immediata di denaro liquido, quando attribuiscono un'utilità economicamente valutabile collegata alla destinazione di una somma per specifiche finalità di spesa.
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