Sentenza n. 6708/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento - del verbale degli accertamenti sanitari Codice ID 1339672 del 17.11.2022, notificato in pari data al ricorrente, redatto dalla Commissione medica per l’accertamento dei requisiti psicofisici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, all’esito delle visite condotte sul ricorrente, per scorrimento di graduatoria finale di merito del concorso per il reclutamento di 1.650 allievi agenti della Polizia di Stato, successivamente aumentato a 2.202 unità, in osservanza dell’autorizzazione di cui al d.-l. n. 36 del 30/04/2022, convertito con legge n. 79 del 29/06/2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, attestante l’esclusione del ricorrente dal concorso per l’assunzione di 500 allievi agenti della Polizia di Stato, ai sensi dell’art. 16-quater del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, per la seguente motivazione: “Deficit del visus naturale (OD 01/10, OS 01/10) correggibile a 10/10 in ciascun occhio con correzione maggiore di 1 (una) diottria per occhio (occhio destro: sf -2,25 e cil. -0,75; occhio sinistro: sf. -2,50 e cil. -0,50)” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c), del D.M. 30 Giugno 2003, n. 198”; - del Decreto n. 333-B/12D.4.20/ del 29/01/2020 mediante il quale la Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio Attività Concorsuali del Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza, in persona del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, indiceva concorso pubblico per esame a 1.650 posti per allievo agente della Polizia di Stato, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 9 del 31/01/2020; - del Decreto del 03/06/2021 2020 mediante il quale la Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio Attività Concorsuali del Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza, in persona del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, rideterminava i posti a concorso dai precedenti 1.650, aumentandoli a 2.202 unità; - del decreto n. 333-CON/AG2021/GRAD del 16/11/2021 mediante il quale la Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio Attività Concorsuali del Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza, in persona del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, decretava l’elenco dei candidati idonei vincitori del concorso per 1.650 allievi agenti della Polizia di Stato, successivamente aumentato a 2.202 unità, pubblicata in G.U. 4^ Serie Speciale – concorsi ed esami del 19/11/2021, da cui per scorrimento sono stati individuati i soggetti idonei alla selezione per l’assunzione di 500 allievi agenti della Polizia di Stato, ai sensi dell’art. 16-quater del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79; - dell’elenco candidati risultati idonei alla selezione per l’assunzione di 500 allievi agenti della Polizia di Stato, ai sensi dell’art. 16-quater del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, per scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso per 1.650 allievi agenti della Polizia di Stato, successivamente aumentato a 2.202 unità, pubblicata in G.U. 4^ Serie Speciale – concorsi ed esami del 19/11/2021, oltre tutti gli atti connessi, collegati, conseguenti antecedenti o successivi, comunque lesivi degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di accertamento sanitario attestante l’esclusione dal concorso per deficit del visus naturale, oltre agli atti presupposti relativi al bando, all’aumento dei posti, alla graduatoria e alla selezione per scorrimento
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il verbale degli accertamenti sanitari con cui era stato dichiarato non idoneo al concorso per il reclutamento di allievi agenti della Polizia di Stato, in ragione di un deficit del visus naturale correggibile a 10/10 con una correzione superiore a una diottria per occhio, nonché gli atti presupposti e connessi relativi alla procedura concorsuale e alla selezione per scorrimento. Il testo della sentenza non riporta nel dettaglio i motivi di legittimità dedotti, poiché il ricorrente ha successivamente rinunciato al ricorso, dichiarando il venir meno dell’interesse alla decisione di merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio in accoglimento della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente. Ha ritenuto che la rinuncia fosse idonea ai sensi dell’art. 84 c.p.a., in quanto notificata all’Amministrazione resistente e accompagnata da procura speciale a rinunciare conferita al difensore e depositata in giudizio. Le spese sono state integralmente compensate, ravvisandosi giuste ed eccezionali ragioni, anche perché l’Amministrazione si era costituita soltanto formalmente.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
La rinuncia al ricorso, se notificata alla parte costituita e assistita da procura speciale conferita al difensore, è idonea a definire il giudizio mediante declaratoria di estinzione; le spese possono essere compensate per giusti ed eccezionali motivi ai sensi del comma 2.
art. 84, comma 2, c.p.a.
Consente la compensazione delle spese di lite in presenza di giuste ed eccezionali ragioni.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso amministrativo è idonea a determinare l’estinzione del giudizio quando rispetta le condizioni previste dall’art. 84 c.p.a., in particolare la notificazione alla parte costituita e il conferimento al difensore di una procura speciale a rinunciare.
- La declaratoria di estinzione per rinuncia non comporta necessariamente la condanna alle spese: il giudice può compensarle integralmente ove ricorrano giuste ed eccezionali ragioni, valutate alla luce delle circostanze concrete del giudizio.
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