Sentenza n. 5576/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulle seguenti sentenze: 1) n. 1353/2026 (n. 6485/2025 RG) – ricorrente Dell’Erario Giovannina: € 1.200,00 oltre accessori e CU; notificata all’Amministrazione quale titolo esecutivo in data 2.3.2026; 2) n. 1355/2026 (n. 6484/2025 RG) – ricorrente Cardillo Giovanni: € 800,00 oltre accessori e CU; notificata all’Amministrazione quale titolo esecutivo in data 2.3.2026; 3) n. 1355/2026 (rectius n. 1448/2026) (n. 6368/2025 RG) – ricorrente Lo Casale Elena: € 1.200,00 oltre accessori e CU; notificata all’Amministrazione quale titolo esecutivo in data 3.3.2026; 4) n. 1442/2026 (n. 6371/2025 RG) – ricorrente Archidiacono Franco Euplio: € 800,00 oltre accessori e CU; notificata all’Amministrazione quale titolo esecutivo in data 3.3.2026; 5) n. 1456/2026 (n. 6370/2025 RG) – ricorrente Orlando Emma: € 1.200,00 oltre accessori e CU; notificata all’Amministrazione quale titolo esecutivo in data 3.3.2026; 6) n. 1478/2026 (n. 6369/2025 RG) – ricorrente Fortunato Elisa: € 1.200,00 oltre accessori e CU; notificata all’Amministrazione quale titolo esecutivo in data 3.3.2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento del Ministero all’obbligo di pagare le spese di lite liquidate in sei sentenze del TAR, per complessivi € 6.400,00 oltre accessori e contributo unificato
Esito
Favorevole al ricorrente (avvocati antistatari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito per l’ottemperanza di sei sentenze del TAR che avevano liquidato in loro favore le spese di lite, in quanto avvocati dichiaratisi antistatari. Hanno dedotto che, nonostante la notificazione dei titoli esecutivi tra il 2 e il 3 marzo 2026 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il Ministero non aveva adempiuto. Hanno inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. In memoria hanno precisato che l’indicazione di un numero di sentenza errato per uno dei titoli era frutto di mero errore materiale, mentre erano stati correttamente indicati il numero di ruolo generale e le parti del giudizio, ed era stata notificata e depositata la sentenza corretta.
La decisione
Il ricorso per ottemperanza è stato accolto. Il TAR ha ritenuto ininfluente l’errata indicazione del numero di una sentenza, poiché il Ministero poteva identificare correttamente il titolo sulla base del numero di ruolo generale, delle parti e della sentenza corretta notificata e depositata; il resistente, inoltre, non aveva sollevato obiezioni. Ha accertato che le sei sentenze erano passate in giudicato, che era decorso senza esito il termine dilatorio di 120 giorni e che non era stata fornita prova dell’adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di pagare integralmente quanto dovuto, oltre accessori, entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della DGOSV, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla richiesta della parte interessata; ha precisato che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non giustificano l’inadempimento e che il commissario deve attivarsi, anche mediante variazioni di bilancio, per rendere possibile il pagamento. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. a), c.p.a.
Nella fattispecie, sussistono tutte le condizioni per l'esercizio dell'azione di ottemperanza di cui all'art. 112, comma 2, lett. a), del predetto codice.
L’ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; nel caso concreto il TAR ha accertato il passaggio in giudicato dei titoli azionati.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
Le sentenze del T.A.R. (della cui ottemperanza si tratta) sono, infatti, passata in giudicato (cfr. attestazione in atti della segreteria) e risulta decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
Per procedere all’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione deve essere decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; nel caso concreto il suo decorso ha concorso a fondare l’azione di ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Per il caso di inutile decorso del termine sopra assegnato, deve essere nominato sin d'ora un commissario ad acta, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
In sede di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire se l’amministrazione non esegue il giudicato entro il termine assegnato.
Massime di principio
- L’errata indicazione materiale del numero di una sentenza azionata in ottemperanza non impedisce l’identificazione del titolo quando il ricorso indica correttamente gli altri elementi identificativi rilevanti, la sentenza corretta è notificata e depositata e l’amministrazione è in grado di riconoscere il titolo cui si riferisce la domanda.
- L’ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni e non risulta provato l’adempimento dell’obbligo stabilito dal giudicato.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per eseguire il giudicato e nominare contestualmente un commissario ad acta, subordinandone l’intervento al persistente inadempimento e fissando un ulteriore termine per l’esecuzione sostitutiva.
- L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile l’adempimento, comprese le opportune variazioni di bilancio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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