Sentenza n. 1823/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Sciacca, sezione lavoro, n. 242/2025, relativa all’accredito di complessivi € 1.500,00 sulla carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza lamentando l’inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Sciacca, sezione lavoro, n. 242/2025. Tale sentenza aveva condannato il Ministero ad accreditare sulla carta elettronica del docente € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2023/2024, per complessivi € 1.500,00, oltre interessi legali o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, dalla maturazione del diritto sino all’effettiva attribuzione. La ricorrente ha chiesto l’ordine di conformazione al giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Dagli atti risultava che il titolo era stato ritualmente notificato al Ministero, era passato in giudicato, era decorso il termine di legge per adempiere e non era stato eseguito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l’obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato e di procedere al pagamento delle somme dovute secondo le modalità stabilite nella sentenza del Tribunale di Sciacca. Ha assegnato all’Amministrazione il termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato fin d’ora, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente dello stesso ufficio. Il commissario dovrà provvedere entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, previa richiesta della ricorrente, e trasmettere al TAR una relazione dettagliata sugli adempimenti eseguiti. Le spese del giudizio, liquidate in € 600,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, sono state poste a carico del Ministero. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per l’eventuale seguito di competenza.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza e consentono al giudice amministrativo di imporre all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare misure sostitutive, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari consente di proporre il giudizio di ottemperanza, una volta notificato il titolo e decorso il termine di legge per provvedere.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato quale base per il riconoscimento degli interessi legali o della rivalutazione sulle somme dovute, dalla data di maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione.
d.m. n. 55/2014, come modificato
È stato utilizzato analogicamente per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, facendo riferimento ai minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari.
Massime di principio
- Quando un titolo giudiziale notificato all’amministrazione è passato in giudicato, è decorso il termine di legge per l’adempimento e l’obbligazione non è stata eseguita, il giudice dell’ottemperanza deve dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato entro un termine assegnato.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un’obbligazione pecuniaria, il giudice può indicare puntualmente le modalità di adempimento già stabilite nel titolo e imporre all’amministrazione il pagamento delle somme dovute, comprensive degli accessori riconosciuti dal giudicato.
- È legittima la nomina preventiva di un commissario ad acta subordinata all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione; il commissario esercita i poteri sostitutivi entro un ulteriore termine e deve riferire al giudice sull’attività svolta.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario della stessa amministrazione obbligata, purché dotato delle competenze necessarie; quando è un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non gli spetta uno specifico compenso per l’attività commissariale.
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