Cassazione Civile, Ordinanza n. 34755/2024 del 28/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Emilia Romagna, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi al vincolo derivante dal giudicato esterno sul valore iniziale delle rimanenze e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2011 con cui l'amministrazione finanziaria recuperava a tassazione, ai fini IRES, IRAP e IVA, maggiori importi derivanti da rettifiche delle rimanenze finali, da costi ritenuti non deducibili perché relativi ad arredi asseritamente non inerenti e da una sopravvenienza attiva collegata a una fattura da ricevere non pervenuta. La ripresa era inserita in una più ampia ricostruzione di operazioni immobiliari considerate antieconomiche e abusive, riguardanti l'acquisto e la successiva rivendita di immobili tra società riferibili al medesimo centro di interessi. La contribuente aveva ottenuto in primo grado un accoglimento solo parziale; in appello la CTR aveva rigettato l'impugnazione dell'Ufficio sul recupero riferito alla differenza di valore tra acquisto e rivendita degli immobili e sulla sopravvenienza, accogliendo invece l'appello incidentale della società su altri profili. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 109 TUIR per avere la CTR trascurato un giudicato esterno, formatosi su una precedente sentenza definitiva che aveva cristallizzato il valore delle rimanenze al 2007 in euro 520.000; 2) violazione dell'art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986 per avere la CTR affermato, in modo ritenuto erroneo, che la rettifica delle rimanenze operata dall'Ufficio non sarebbe consentita dai principi contabili o dal codice civile, non considerando che il recupero derivava da rettifiche già operate in annualità precedenti e divenute definitive.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Il giudicato esterno formatosi su una decisione definitiva vincola il successivo giudizio quanto al punto già coperto da res iudicata e deve essere considerato come premessa intangibile del nuovo esame.
art. 109 TUIR
È richiamato quale norma sulla deducibilità/imputazione dei componenti reddituali; la Corte non ne offre una interpretazione autonoma, poiché il secondo motivo resta assorbito.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Viene indicato quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato dal ricorrente in relazione alla rettifica delle rimanenze; la relativa censura resta assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
artt. 40 e 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Sono indicati come base normativa dell'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio.
art. 54, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972
È indicato come base normativa del recupero ai fini IVA.
Massime di principio
- Il giudicato esterno su un punto decisivo del rapporto tributario deve essere rilevato e rispettato anche nei giudizi relativi ad annualità successive, quando il dato coperto da res iudicata costituisca il presupposto logico-giuridico della nuova pretesa.
- Quando esiste un giudicato che fissa il valore iniziale di un elemento contabile, il giudice del successivo giudizio deve assumere quel valore come base di partenza e verificare specificamente se e per quali fatti successivi esso sia stato modificato.
- La decisione tributaria non può prescindere dalla continuità dei valori di bilancio e deve chiarire quali poste o costi abbiano inciso sul dato iniziale già cristallizzato dal giudicato, così da valutarne gli effetti sull'annualità oggetto di causa.
- Se il primo motivo di ricorso è fondato e comporta la cassazione della sentenza, gli ulteriori motivi che investono la medesima questione o questioni dipendenti possono restare assorbiti.
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