Cassazione Penale, Sentenza n. 5746/2022 del 17/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Daniela Katic ha chiesto la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p., sostenendo di non aver avuto conoscenza effettiva del procedimento penale a suo carico perché le notifiche del decreto di citazione a giudizio erano state eseguite presso il difensore di fiducia domiciliatario (Avv. Monica Gniesi), il quale non aveva partecipato al giudizio né informato l'imputata, allora detenuta. La Corte d'appello di Genova ha rigettato l'istanza ritenendo che fosse regolare l'elezione di domicilio presso il difensore e che non fosse stata dimostrata la sussistenza di tentativi di comunicazione inefficaci con l'avvocato tali da provare un disinteresse doloso o colposo. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto proposto dal difensore senza procura speciale per proporre il ricorso di legittimità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione soggettiva, rilevando che la richiesta di rescissione ha carattere assolutamente personale e che il difensore che propone ricorso per cassazione avverso il rigetto dell'istanza di rescissione deve essere munito di procura speciale per la proposizione dell'impugnazione. La Corte ha precisato che le modifiche legislative (legge n. 103/2017) non hanno eliminato tale requisito. In mancanza della procura speciale nel fascicolo e di dichiarazione di qualità nel ricorso, il rimedio è inammissibile. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina la richiesta di rescissione del giudicato; la Corte ha ricordato il carattere personale della richiesta di rescissione e il suo legame con gli atti successivi
art. 640 cod. proc. pen.
Richiamato per analogia sul tema della necessità della procura speciale per proporre ricorso per cassazione dopo rimedi straordinari (revisione/rescissione)
art. 571, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede la legittimazione autonoma all'impugnazione del difensore dell'imputato; la Corte lo usa per distinguere la legittimazione dell'imputato rispetto a quella del condannato
art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Norma modificata dalla legge n. 103/2017 che disciplina le forme soggettive di proposizione del ricorso per cassazione e l'esigenza di difensore iscritto nell'albo speciale; la Corte ha ritenuto che la modifica non incida sul requisito della procura speciale per la legittimazione
legge 23/6/2017, n. 103 (modifica art. 613 c.p.p.)
La Corte ha chiarito che tali modifiche mirano a elevare la professionalità richiesta nel giudizio di legittimità ma non abrogano il carattere personale della richiesta di rescissione né la necessità della procura speciale per il ricorso di cassazione del difensore del condannato
art. 625-bis cod. proc. pen.
Richiamato a titolo di analogia giurisprudenziale: anche per altri mezzi straordinari (errore di fatto) la giurisprudenza richiede procura speciale per il difensore che propone il ricorso
art. 122 cod. proc. pen.
Norma sulla procura speciale richiamata dalla giurisprudenza quale requisito di rappresentanza per la proposizione di impugnazioni straordinarie
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna alle spese processuali e alle somme a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La richiesta di rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.) è un rimedio personale del condannato e le successive impugnazioni conservano carattere strettamente personale.
- Se il difensore propone ricorso per cassazione avverso il rigetto di una istanza di rescissione, deve essere munito di procura speciale per la proposizione dell'impugnazione; l'assenza di tale procura rende il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione.
- Le modifiche introdotte dalla legge n. 103/2017 (art. 613 c.p.p.) che richiedono la sottoscrizione del ricorso e delle memorie da parte di avvocati iscritti nell'albo speciale non eliminano l'obbligo della procura speciale per i ricorsi proposti dal difensore del condannato.
- Quando si eccepisce la mancata conoscenza del processo a causa di notifiche al difensore domiciliatario, è fondamentale documentare tentativi concreti e inefficaci di comunicazione col difensore o altra prova che attesti l'assenza di effettiva informazione alla persona detenuta.
- La mancata osservanza dei requisiti di legittimazione e rappresentanza processuale può comportare non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di somme a favore della Cassa delle ammende.
- Prassi consigliata: prima di proporre ricorso per cassazione dopo il rigetto di una istanza di rescissione, acquisire e allegare espressa procura speciale per la proposizione del ricorso e curare la documentazione che attesti la situazione di effettiva conoscenza o ignoranza del procedimento da parte del condannato.
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