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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14198/2022 del 05/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un lodo arbitrale proposta da una società poi fallita contro più controparti. La Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione e aveva condannato la società soccombente alla rifusione delle spese di lite, liquidandole in euro 150.000 in favore di alcune parti costituite. La curatela fallimentare ha proposto ricorso per cassazione censurando esclusivamente la liquidazione delle spese: con il primo motivo ha dedotto la violazione del D.M. 55/2014 per avere la Corte d'appello liquidato compensi superiori ai valori medi senza spiegare il discostamento rispetto alla nota spese prodotta dalla parte vittoriosa; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 5 del D.M. 55/2014 per non avere il giudice di merito considerato correttamente il valore della controversia; con il terzo ha dedotto la violazione dell'art. 4, comma 1, del D.M. 55/2014 per lo scostamento dai valori medi senza adeguata motivazione. La ricorrente ha inoltre evidenziato che la somma liquidata era molto superiore a quella richiesta nella nota spese depositata dalla controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi, trattandoli congiuntamente, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione. Ha affermato che, nella liquidazione delle spese ai sensi del D.M. 55/2014, il giudice può collocarsi tra minimo e massimo dei parametri senza specifica motivazione, ma deve motivare quando si discosti ulteriormente dagli importi tabellari; ha inoltre ribadito che, se la parte vittoriosa deposita nota spese specifica, il giudice non può liquidare una somma superiore a quella domandata senza adeguata giustificazione. Il giudice di rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.M. 55/2014, art. 4

    comma 1; comma 2; comma 5

    Il giudice, nella liquidazione dei compensi, deve tenere conto dei parametri generali; in caso di assistenza a più soggetti può applicare gli aumenti previsti; la nota spese è un atto rilevante ai fini della liquidazione e impone motivazione se il giudice se ne discosta.

  • D.M. 55/2014, art. 5

    La liquidazione deve considerare caratteristiche, urgenza, pregio dell'attività, importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, risultati conseguiti e complessità delle questioni; i valori medi sono il riferimento ordinario e gli scostamenti richiedono giustificazione quando apprezzabili.

  • D.M. 55/2014, art. 6

    Per cause di valore elevato è previsto un incremento percentuale dei parametri di riferimento; il giudice deve dare conto degli eventuali aumenti o del mancato incremento nei casi in cui ciò sia necessario a rendere controllabile la liquidazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato evocato come vizio di violazione di legge per denunciare l'erronea applicazione dei parametri di liquidazione delle spese.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    La ricorrente ha richiamato il requisito di specifica indicazione e allegazione della nota spese su cui fondava la censura.

  • art. 75 disp. att. c.p.c.

    La nota spese specifica limita il potere del giudice di liquidazione: non può essere attribuita una somma superiore a quella domandata dalla parte vittoriosa.

  • art. 112 c.p.c.

    È stato richiamato nel dibattito sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione alla liquidazione di una somma superiore a quella indicata nella nota spese.

  • D.L. 794/1942, art. 24

    Richiamato in giurisprudenza quale parametro storico della disciplina della liquidazione delle spese e dei minimi tariffari.

  • D.L. 1/2012, art. 9, comma 1

    È stato menzionato nel contesto dell'abolizione delle tariffe professionali e del superamento dell'inderogabilità dei minimi.

Massime di principio

  • Nella liquidazione delle spese processuali secondo il D.M. 55/2014 il giudice può muoversi tra i valori minimi e massimi dei parametri senza una motivazione analitica, ma deve motivare quando effettua uno scostamento ulteriore rispetto ai criteri tabellari, così da rendere controllabili le ragioni e la misura della deroga.
  • La nota spese specificamente depositata dalla parte vittoriosa vincola il potere di liquidazione del giudice: non può essere riconosciuto un importo superiore a quello richiesto senza un'adeguata motivazione.
  • Ai fini della liquidazione dei compensi professionali, il valore della controversia e le caratteristiche dell'attività difensiva devono essere considerati secondo i criteri dell'art. 5 del D.M. 55/2014; la mancata considerazione di tali parametri può integrare violazione di legge se conduce a una liquidazione non coerente con il sistema normativo.
  • Quando la causa presenta pluralità di parti assistite dallo stesso difensore o valori particolarmente elevati, gli aumenti previsti dal D.M. 55/2014 devono risultare dalla liquidazione in modo da consentire il controllo della correttezza del calcolo.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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