Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 373/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento dell’atto di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale della Città di Rende del 13 giugno 2025, nella parte in cui l’Ufficio Centrale per l’Elezione diretta del sindaco e per il rinovo del Consiglio Comunale di Rende ha proclamato eletto il Sig. Francesco Enrico Monaco in luogo del Dott. Antonio Luigi Marafioti, nonché di ogni altro atto connesso, propedeutico e/o consequenziale, ivi compresi - se ed in quanto necessari - tutti i verbali delle operazioni dell'ufficio centrale per l'elezione del sindaco di Rende e dei consiglieri comunali, i verbali elettorali delle sezioni del Comune di Rende, delle tabelle di scrutinio, del verbale denominato "Prospetto dei voti di preferenza ottenuti da ciascun dei candidati consiglieri di una stessa lista in tutte le sezioni elettorali del Comune", del verbale delle operazioni dell'ufficio centrale; del provvedimento adottato dal Sindaco di Rende con il quale il sindaco stesso ha reso noto l'elenco dei consiglieri eletti, dei dati delle preferenze riportate da ciascun candidato a consigliere comunale solo e limitatamente per quanto di ragione e di interesse per la posizione dell'odierno ricorrente, e per la conseguente correzione del risultato elettorale e la proclamazione del ricorrente alla carica di consigliere comunale del Comune di Rende; Per quanto riguarda il ricorso incidentale in via meramente subordinata e condizionata a) il parziale annullamento del Verbale di proclamazione degli eletti dell’Ufficio Centrale per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Rende del 13.6.2025 limitatamente all’attribuzione di n. 361 voti al ricorrente incidentale in luogo dei n. 366 effettivamente spettanti ed equivalenti alla cifra individuale di n. 1776 (n. 1410 voti di lista + n. 366 voti di preferenza), con la correzione del risultato conseguito ex art. 130 n. 9 C.P.A.; b) con il parziale annullamento dei Verbali delle Sezioni n. 5, n. 9, n. 11, n. 19, n. 23 limitatamente all’annullamento di n. 5 voti (un voto rispettivamente per ogni sezione) espressi in favore del ricorrente incidentale; c) con la conferma, per il resto, dei suindicati Verbali.

Giustizia amministrativa202500909

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza istruttoriaRito elettorale

Atto impugnato: atto di proclamazione degli eletti al Consiglio comunale di Rende del 13 giugno 2025, nella parte in cui ha proclamato eletto il controinteressato anziché il ricorrente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la proclamazione degli eletti chiedendo la correzione del risultato elettorale e la propria proclamazione a consigliere comunale. Con il primo motivo ha dedotto un’erronea attribuzione di voti al controinteressato nella sezione n. 14: secondo i dati dei verbali e del sito comunale, alla lista "Rende Azzurra" erano stati attribuiti due seggi e il ricorrente avrebbe conseguito 358 preferenze, contro le 351 del controinteressato; tuttavia, l’Ufficio centrale avrebbe attribuito al controinteressato 18 voti nella sezione n. 14, mentre dal verbale di scrutinio ne risultavano 8. Con il secondo motivo ha contestato l’annullamento di proprie preferenze nelle sezioni n. 7, 8, 9, 11, 13, 27, 28 e 31, sostenendo che il cognome non era stato scritto per intero nello spazio destinato alla preferenza e invocando gli artt. 57 e 64 del d.P.R. n. 570/1960 e il principio del favor voti; ha inoltre dedotto che nella sezione n. 7 sarebbero state annullate due preferenze anziché una. Il controinteressato si è difeso e ha proposto ricorso incidentale, chiedendo l’annullamento dell’attribuzione di cinque proprie preferenze nelle sezioni n. 5, 9, 11, 19 e 23, perché espresse nello spazio di altra lista della medesima coalizione senza segno sulla lista di appartenenza.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso il merito dei motivi né il ricorso incidentale. Con precedente ordinanza aveva disposto, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., una verificazione in contraddittorio, demandata al Prefetto della Provincia di Cosenza o a un funzionario delegato. Il verificatore doveva anzitutto acquisire la tabella di scrutinio della sezione n. 14; solo qualora, anche all’esito dell’esame di tale tabella, il controinteressato risultasse ancora assegnatario di più voti del ricorrente, avrebbe dovuto procedere agli ulteriori accertamenti sulle schede delle sezioni indicate dalle parti, secondo l’ordine graduato già stabilito. A seguito della richiesta di chiarimenti del verificatore, il Collegio ha precisato che il riferimento al "riconteggio" contenuto nell’incipit del punto b) della precedente ordinanza costituiva un refuso: non è stato disposto alcun riconteggio nella prima fase, ma soltanto l’acquisizione e l’esame della tabella di scrutinio della sezione n. 14. Sono fatti salvi eventuali ulteriori approfondimenti istruttori, da valutare all’esito di tale adempimento. L’ordinanza dispone quindi i chiarimenti, senza definire la controversia e senza regolare in via definitiva le spese.

Norme richiamate

  • art. 66 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione, qui finalizzata all’acquisizione e all’esame della tabella di scrutinio e, in via eventuale e graduata, delle schede elettorali.

  • art. 130 c.p.a.

    Richiamato nella domanda incidentale per la correzione del risultato elettorale, ma non ancora applicato con una decisione di merito.

  • art. 57 d.P.R. n. 570/1960

    Invocato dalle parti in relazione alla validità o all’annullamento dei voti di preferenza; la questione non è stata ancora decisa.

  • art. 64 d.P.R. n. 570/1960

    Invocato dalle parti in relazione alle operazioni di scrutinio e alla valutazione dei voti di preferenza; la questione non è stata ancora decisa.

Massime di principio

  • Quando la decisione su una controversia elettorale dipende dall’esatta ricostruzione dei voti risultanti dai documenti di scrutinio e dalle schede, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., graduando gli accertamenti in funzione dell’esito delle verifiche preliminari.
  • In un’istruttoria elettorale disposta in via graduata, l’accertamento successivo sulle schede può essere subordinato alla verifica documentale preliminare che la parte interessata conservi uno svantaggio numerico rispetto alla controparte.
  • Un chiarimento del giudice può correggere un refuso contenuto in un’ordinanza istruttoria, precisando l’effettivo oggetto dell’incombente senza ampliare l’attività già disposta: l’espressione riferita al riconteggio è stata sostituita con il riferimento all’esame della tabella di scrutinio.

Come è indicizzato

MaterieOperazioni elettorali e proclamazioneRito elettoraleIstruttoria processuale
RamiElezioniProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.