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Ordinanza

Ordinanza n. 118/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - per la disapplicazione, ex art. 5, legge 20 marzo 1865 n. 2248, All. E, in quanto illegittimi, dei seguenti atti: 1.- determinazione del contributo di costruzione relativo alla SCIA (segnalazione certificata inizio attività) n. 487/2023 in variante alla SCIA n. 710/2021, emessa in Giovinazzo il 04.08.2025 e di determinazione delle quote relative alla monetizzazione delle superfici destinate a standard e parcheggio privato pertinenziale, a firma del responsabile del procedimento, geometra Nicolò De Simine, per il complessivo importo di Euro 40.845,24, oltre Euro 11.843,34 a titolo di sanzione per omesso pagamento nei termini stabiliti; 2.- della nota di trasmissione, a firma del dirigente del settore gestione del territorio ing. Daniele Carrieri, dell'atto di rideterminazione del contributo di costruzione dovuto in relazione alla SCIA alternativa al PdC n. 487/2023 (recante la data del 04.08.2025), a firma del geometra De Simine; 3.- dell'atto di accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali (ex art. 1 comma 792 della legge n. 160/2019) avente registro di protocollo n. 0034330 del 22.10.2025, per il complessivo importo di Euro 41.452,40, al netto degli acconti versati, come da ricevute di bonifici del 19.10.2023 e dell'8.04.2024; 4.- della nota di diniego di autotutela prot. n. 4001 del 02.12.2025, avente ad oggetto il riscontro dell'istanza in autotutela prot. n. 38206 del 18.11.2025; 5.- della nota 003478 del 30.01.2026; 6.- della deliberazione di Consiglio comunale n. 56 dell'11.12.2020; 7.- della deliberazione di Giunta Regionale 14 dicembre 2012 n. 2751; 8.- della deliberazione di Giunta Regionale 7 agosto 2020 n. 1304; 9.- di ogni altro atto ai predetti connessi, sia esso presupposto che conseguenziale, - nonché per l'accertamento giudiziale di quanto legittimamente dovuto dal ricorrente al Comune di Giovinazzo, a titolo di contributo di costruzione e monetizzazione delle aree a standards ed a parcheggio pertinenziale, per l'esercizio del diritto di edificare azionato con la SCIA alternativa al permesso di costruire n. 710/2021 protocollo n. 21832 e del 16.11.2023, prot n. 27954.

Giustizia amministrativa202600371

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Rideterminazione del contributo di costruzione e delle somme dovute per la monetizzazione degli standard e dei parcheggi pertinenziali, con applicazione di sanzioni, nonché diniego di autotutela

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la determinazione, ritenuta eccessiva, del contributo di costruzione e degli oneri connessi a una SCIA alternativa al permesso di costruire. L'impresa ha impugnato la rideterminazione comunale, l'accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali, il diniego di autotutela e gli atti presupposti, chiedendone l'annullamento previa sospensione e la disapplicazione degli atti ritenuti illegittimi. La ragione sostanziale della contestazione è individuata nella mancata applicazione dell'abbattimento del costo di costruzione e degli oneri, collegato alla produzione di un attestato di sostenibilità redatto da un tecnico accreditato ai sensi della normativa regionale. Il Comune ha negato la riduzione perché l'attestato sarebbe stato prodotto tardivamente, impedendo anche lo svolgimento di accertamenti tecnici in situ durante la costruzione. Il TAR rileva che tale diniego non è stato specificamente censurato in relazione a un preciso vizio di legittimità. In cautelare, la parte ricorrente ha inoltre prospettato questioni concernenti il sistema regionale di accreditamento dei tecnici incaricati del rilascio dell'attestato.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto non sufficientemente fondata la pretesa, rilevando che il diniego della riduzione del contributo si fonda sulla tardiva produzione dell'attestato di sostenibilità e che tale motivazione non è stata specificamente contestata mediante la deduzione di uno specifico vizio di legittimità. La tardività ha inoltre impedito accertamenti tecnici in situ durante l'esecuzione delle opere. Il Collegio ha reputato non decisivo soffermarsi sul sistema regionale di accreditamento dei tecnici che rilasciano l'attestato. Ha escluso anche il periculum in mora, poiché la controversia presenta carattere meramente patrimoniale e non emerge un danno grave e irreparabile. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora.

  • art. 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248, All. E

    Invocato dalla parte ricorrente per chiedere la disapplicazione degli atti ritenuti illegittimi.

  • l.r. Puglia n. 13/2008

    Richiamata quale fonte della disciplina regionale relativa all'attestato di sostenibilità e all'accreditamento del tecnico incaricato.

  • deliberazione della Giunta regionale Puglia n. 2751 del 14 dicembre 2012

    Richiamata in relazione alla formazione e produzione dell'attestato di sostenibilità e al possibile abbattimento del costo di costruzione e degli oneri.

  • art. 1, comma 792, l. n. 160/2019

    Richiamato quale fondamento dell'atto comunale di accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di una determinazione di contributo di costruzione richiede la compresenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; la natura meramente patrimoniale della controversia, in assenza di specifiche circostanze ulteriori, esclude di regola il danno grave e irreparabile.
  • La tardiva produzione della documentazione necessaria per ottenere una riduzione del contributo di costruzione può giustificare il diniego dell'agevolazione quando impedisca all'amministrazione di svolgere gli accertamenti tecnici previsti durante l'esecuzione delle opere.
  • La contestazione di un diniego amministrativo deve indicare specifici vizi di legittimità; la mancata censura puntuale della ragione decisiva posta a fondamento dell'atto impedisce, nella fase cautelare, una favorevole delibazione del fumus boni iuris.

Come è indicizzato

MaterieContributo di costruzione e oneriTitoli abilitativi edilizi
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivo

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