Sentenza n. 580/2026 - Roma, Sezione 2T
per l’esecuzione dell’esatto giudicato della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II Stralcio, n. 16588/2024, pubblicata il 25.9.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 16588/2024, che aveva annullato la revoca in autotutela della concessione permanente di occupazione di suolo pubblico per un gazebo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza che aveva annullato, per difetto di motivazione, la determinazione comunale di revoca della concessione di occupazione di suolo pubblico. Hanno domandato il ripristino dello status quo ante, l’installazione di un nuovo gazebo, l’annullamento in autotutela degli accertamenti e delle ordinanze-ingiunzione relative all’asserita occupazione abusiva, il rilascio dell’autorizzazione per un impianto pubblicitario, il risarcimento dei danni, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma per ogni violazione o ritardo. Roma Capitale ha eccepito che il giudicato di annullamento fosse autoesecutivo e non imponesse ulteriori adempimenti, lasciando comunque all’amministrazione il potere di rinnovare l’attività amministrativa nel rispetto del vincolo conformativo derivante dalla sentenza. Il TAR ha rilevato, inoltre, che una delle società non era stata parte del precedente giudizio e che le ordinanze-ingiunzione erano già impugnate davanti al giudice ordinario.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. In primo luogo, la società che non aveva partecipato al giudizio definito dalla sentenza azionata non era legittimata a promuovere l’ottemperanza di quel giudicato. Quanto alle domande principali, il TAR ha affermato che il giudicato di annullamento è, di regola, autoesecutivo: produce immediatamente l’effetto ripristinatorio della situazione precedente all’atto annullato, senza necessità di ulteriori provvedimenti del giudice dell’ottemperanza. L’amministrazione conserva tuttavia il potere di rinnovare il procedimento, senza riprodurre il vizio accertato; nel caso concreto, poiché l’annullamento era fondato sul difetto di motivazione, era necessario riattivare il procedimento amministrativo e non poteva essere imposto in sede di ottemperanza il rilascio del nuovo titolo o il ripristino materiale del gazebo. Anche gli interventi sugli atti eventualmente adottati in conseguenza dell’atto annullato devono essere valutati dall’amministrazione nella sede competente. La domanda di rimozione in autotutela delle ordinanze-ingiunzione è stata ritenuta priva di interesse, poiché tali atti erano già contestati davanti al giudice ordinario; secondo il TAR, l’effetto caducante derivante dall’annullamento dell’atto presupposto avrebbe inciso sulla loro validità ed efficacia, salva la valutazione del giudice ordinario, e un ordine di autotutela avrebbe interferito con il diritto dell’amministrazione di difendersi in quel giudizio. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, per difetto di un danno antigiuridico conseguente alla mancata esecuzione del giudicato e per mancata prova del danno emergente e del lucro cessante; inoltre, l’ottemperanza consente di domandare soltanto i danni derivanti dalla mancata esecuzione del giudicato, non quelli riferibili all’atto annullato. Quanto alle spese del precedente giudizio, il TAR ha rilevato che non era stata notificata la sentenza all’amministrazione ai fini della decorrenza del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle condanne pecuniarie a carico della pubblica amministrazione. Non è stato nominato il commissario ad acta. Spese compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
La precedente determinazione comunale di concessione era stata annullata in autotutela ai sensi di questa disposizione; il giudicato che ha annullato il successivo atto di ritiro per difetto di motivazione non ha consumato il potere amministrativo di rinnovare il procedimento.
art. 112, comma 3, c.p.a.
La domanda risarcitoria proposta nel giudizio di ottemperanza è ammissibile limitatamente ai danni derivanti dalla mancata esecuzione, violazione o elusione del giudicato, non ai danni derivanti dall’atto originariamente annullato.
art. 114, comma 4, lett. d) ed e), c.p.a.
Le misure relative alla nomina del commissario ad acta e alla fissazione di somme per successive violazioni o ritardi presuppongono l’accoglimento dell’azione di ottemperanza; non sono state disposte a seguito della dichiarazione di inammissibilità.
art. 14, comma 2, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Il termine per l’esecuzione della condanna pecuniaria dell’amministrazione decorre dalla prescritta notificazione della sentenza all’amministrazione soccombente; in assenza di tale notificazione, non può essere accolta la relativa domanda di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudicato di annullamento di un provvedimento amministrativo è, quanto all’effetto ripristinatorio, normalmente autoesecutivo: elimina retroattivamente l’atto annullato e ricostituisce la situazione giuridica precedente senza necessità di ulteriori atti di adempimento da parte dell’amministrazione o di ordini del giudice dell’ottemperanza.
- L’annullamento giurisdizionale per un vizio di motivazione non comporta, di regola, la consumazione del potere amministrativo: l’amministrazione può rinnovare il procedimento e adottare un nuovo provvedimento, purché non riproduca il vizio accertato e rispetti il vincolo conformativo del giudicato.
- Chi intende ottenere un nuovo provvedimento amministrativo dopo un giudicato di annullamento deve riattivare il procedimento competente; l’eventuale inerzia dell’amministrazione va contestata mediante gli strumenti processuali relativi al silenzio, non attraverso una domanda di ottemperanza diretta al rilascio del nuovo titolo.
- Nel giudizio di ottemperanza la domanda risarcitoria riguarda esclusivamente i danni conseguenti alla mancata esecuzione, violazione o elusione del giudicato; non possono esservi fatti valere i danni direttamente derivanti dal provvedimento originariamente annullato, né danni non adeguatamente provati.
- La parte che non è stata parte del giudizio definito dalla sentenza azionata non può promuovere l’ottemperanza di quel giudicato in proprio favore.
- La condanna pecuniaria pronunciata contro una pubblica amministrazione richiede, per l’attivazione del termine di adempimento previsto dalla legge, la prescritta notificazione della sentenza all’amministrazione soccombente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 gen 2026Sentenza n. 56/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 gen 2026Sentenza n. 57/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 gen 2026Sentenza n. 58/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 gen 2026Sentenza n. 59/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 gen 2026Sentenza n. 77/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 13 gen 2026Sentenza n. 78/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →