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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34712/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Una cliente aveva incaricato un avvocato di difenderla in un giudizio promosso da terzi per l’accertamento dell’inesistenza di una servitù di passaggio gravante sul proprio fondo. La cliente sosteneva che la linea difensiva fosse fondata sulla prova dell’avvenuta usucapione del diritto di passaggio e che, nel corso dell’istruttoria, il collaboratore/delegato del difensore avesse rinunciato a un testimone ritenuto decisivo, senza previa consultazione con l’assistita. Secondo la ricorrente, tale rinuncia avrebbe impedito di provare il possesso ventennale utile all’usucapione, determinando la soccombenza nel giudizio sulla servitù e ulteriori esborsi (spese di lite, spese per la rimozione delle opere e minor valore del fondo). Il Tribunale aveva respinto la domanda risarcitoria per difetto di prova del compimento del termine ventennale; la Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile l’appello ex art. 348-bis c.p.c., osservando che la rinuncia al testimone, dovuta alla sua persistente irreperibilità, non era stata causalmente rilevante. In cassazione la cliente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente escluso l’errore professionale e che andasse valutato anche il dovere del difensore di informare il cliente e rimodulare la strategia processuale; 2) violazione degli artt. 111 Cost., 115, 116, 167 c.p.c. e 2697 c.c., lamentando che fosse stata svalutata la dichiarazione scritta del testimone e violato il principio di non contestazione; 3) violazione dell’art. 244 c.p.c. sulla deduzione e ammissione della prova testimoniale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato anzitutto che, trattandosi di ricorso proposto avverso la sentenza di primo grado dopo declaratoria di inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis c.p.c., il ricorso avrebbe dovuto contenere una specifica indicazione dei motivi di appello e della motivazione dell’ordinanza di inammissibilità, onere non assolto se non con cenni generici. Inoltre, ha ritenuto che i motivi, pur formalmente incardinati come violazioni di legge, mirassero in realtà a una diversa ricostruzione dei fatti e delle risultanze istruttorie, attività riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità. La Corte ha anche osservato che non risultava chiarito se la richiesta di prova testimoniale fosse stata specificamente riproposta in appello. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    richiamato come parametro della diligenza professionale del difensore; la Corte non entra nel merito della violazione, perché il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • art. 1228 c.c.

    invocato dalla parte attrice a fondamento della domanda risarcitoria per fatto del collaboratore/delegato del professionista.

  • art. 2236 c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere la responsabilità professionale del legale; la censura è ritenuta inammissibile perché orientata a riesaminare il merito.

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel secondo motivo come parametro di legittimità della motivazione e del giusto processo.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato con riguardo al principio di non contestazione; la Corte osserva che la doglianza mira in realtà a contestare il giudizio di fatto.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove, ma la Corte ribadisce che la selezione del materiale probatorio è rimessa al giudice di merito.

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato insieme agli artt. 115 e 116 c.p.c. nella doglianza sul contraddittorio e sulle contestazioni.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sulla ripartizione dell’onere della prova; la Corte non accoglie la censura perché sostanzialmente fattuale.

  • art. 244 c.p.c.

    richiamato per denunciare l’errata disciplina della prova testimoniale; la Corte reputa la censura non scrutinabile perché richiede un nuovo apprezzamento del merito.

  • art. 348-bis c.p.c.

    base della declaratoria di inammissibilità dell’appello da parte della Corte territoriale; incide sulla struttura del ricorso per cassazione successivo.

  • art. 348-ter, comma 3, c.p.c.

    richiamato dalla Corte per affermare che, nel ricorso contro la sentenza di primo grado dopo l’inammissibilità dell’appello, devono essere indicati i motivi d’appello e la motivazione dell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c.

  • art. 366, n. 3, c.p.c.

    la Corte ne desume l’onere di esposizione dei fatti e delle indicazioni necessarie a far comprendere i motivi di ricorso e il rapporto con l’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indicato come rito camerale di trattazione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, quando l’appello sia stato dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c., il ricorrente deve indicare specificamente i motivi di appello e la motivazione dell’ordinanza di inammissibilità, così da escludere il giudicato interno sulle questioni devolute.
  • Non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo giudizio di merito: le doglianze che mirano a rivalutare fatti, prove e attendibilità delle risultanze istruttorie sono inammissibili.
  • La scelta delle prove ritenute più idonee, nonché la valutazione della loro rilevanza e della loro incidenza causale sull’esito della causa, appartengono al giudice di merito e non sono censurabili in cassazione se sorrette da motivazione non apparente.
  • Quando si deduce responsabilità professionale dell’avvocato, non basta allegare un errore astratto nella strategia difensiva: occorre dimostrare, in modo causalmente rilevante, che la condotta contestata abbia inciso sull’esito del giudizio presupposto e sul pregiudizio allegato.
  • Le censure di violazione del principio di non contestazione o delle regole sulla prova testimoniale non sono ammissibili se, in concreto, richiedono alla Corte di cassazione una ricostruzione alternativa dei fatti processuali e delle risultanze probatorie.
  • In presenza di ricorso inammissibile, restano a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità e l’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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