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Sentenza

Sentenza n. 304/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 292/2024, resa all’esito del giudizio R.G. 318/2024, del Tribunale di Cremona - Sezione Lavoro, pubblicata in data 18 settembre 2024 e notificata in data 3 ottobre 2024 (Carta Elettronica del Docente)

Giustizia amministrativa202500371

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata completa esecuzione della sentenza del Tribunale di Cremona che riconosceva il diritto alla Carta del Docente e alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 292/2024 del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 3 ottobre 2024. La pronuncia riconosceva il diritto del ricorrente alla Carta del Docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, nella misura di euro 500,00 annui, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, condannando l'Amministrazione a mettere a disposizione la Carta o altro equivalente. Nonostante la notificazione della sentenza e successive diffide via PEC, il Ministero non aveva inizialmente dato esecuzione al titolo. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha accreditato la somma corrispondente alla Carta del Docente, ma non gli importi relativi a interessi legali e rivalutazione monetaria. Il ricorrente ha quindi chiesto l'ottemperanza per la parte ancora ineseguita e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento alle somme riconosciute dalla sentenza del Tribunale di Cremona e successivamente accreditate dal Ministero. Ha invece accolto il ricorso per la parte relativa alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, rilevando che il relativo obbligo risultava ancora ineseguito e non era stato contestato dall'Amministrazione. Il giudice ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e la sussistenza dei presupposti dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha ordinato al Ministero di completare l'esecuzione entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a dirigenti o funzionari della struttura competente, prevedendo anche il ricorso al pagamento in conto sospeso in caso di insufficiente capienza dei capitoli di bilancio. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell'Amministrazione debitrice. Le spese del giudizio, poste a carico del Ministero secondo soccombenza, sono state liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza; il ricorso è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere rispettato prima di promuovere l'esecuzione forzata; nel caso concreto il termine era ampiamente decorso quando è stato notificato il ricorso per ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Consente, in caso di incapienza degli appositi capitoli di bilancio, il ricorso all'istituto del pagamento in conto sospeso per dare esecuzione all'obbligazione derivante dal titolo giudiziale.

  • art. 475 c.p.c.

    A seguito della riforma richiamata dal giudice, per iniziare l'esecuzione forzata non è più necessaria l'apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della sentenza in copia conforme all'originale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, la sopravvenuta esecuzione solo parziale determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla parte adempiuta, mentre il giudizio permane e deve essere accolto per gli obblighi ancora ineseguiti.
  • Quando il titolo giudiziale riconosce, oltre alla sorte capitale, la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, l'accredito della sola sorte capitale non integra completa ottemperanza: l'Amministrazione deve corrispondere anche gli accessori espressamente riconosciuti dal giudice del merito.
  • Il ricorso per ottemperanza nei confronti di un'amministrazione statale è proponibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • In caso di persistente inadempimento dell'Amministrazione anche dopo l'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuando quale commissario un dirigente o funzionario interno all'Amministrazione debitrice e autorizzandolo a delegare l'esercizio concreto dei poteri commissariali.
  • L'eventuale insufficiente capienza dei capitoli di bilancio non impedisce l'esecuzione del giudicato, potendo il commissario ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina richiamata dall'art. 14, comma 2, l. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseEfficacia ed esecutorietà

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