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Sentenza

Sentenza n. 1568/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento del giudizio medico della commissione medica della ASL Roma 2 del -OMISSIS-, di estremi ignoti, di rinnovo della patente cat. B con riduzione della validità a 2 anni; - del provvedimento della Motorizzazione civile di rinnovo della patente cat. B con riduzione della validità a 2 anni, di estremi ignoti; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi inclusi: - il verbale delle operazioni compiute dalla commissione medica della ASL Roma 2 il -OMISSIS-, per quanto riguarda la visita della Sig.ra -OMISSIS-, allo stato non conosciuto; - la relazione della commissione medica della ASL Roma 2 ai fini del rilascio della patente, allo stato non conosciuta; e per l'accesso ex art. 116, co. 2, c.p.a. alla documentazione richiesta alla ASL Roma 2 con pec del -OMISSIS-, mai riscontrata, e in particolare alla copia dell'intero fascicolo della ricorrente, comprensiva di tutti i documenti da ella prodotti ai fini della visita medica, al verbale delle operazioni compiute dalla commissione e a ogni ulteriore documento attestante le ragioni del giudizio medico espresso dalla commissione, previa declaratoria di illegittimità del diniego tacito opposto dall'Ente.

Giustizia amministrativa202508457

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio della Commissione medica della ASL Roma 2 e conseguente rinnovo della patente di categoria B con riduzione della validità a due anni

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare di patente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha contestato il giudizio della Commissione medica locale presso la ASL Roma 2 e il conseguente provvedimento della Motorizzazione civile, deducendo la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, degli artt. 330, comma 14, e 331, comma 2, del d.P.R. n. 495/1992, dell'allegato III, sezioni C.1.1 e C.1.2, al d.lgs. n. 59/2011, nonché dell'art. 24 Cost., per difetto di motivazione e carenza di istruttoria. In particolare, ha sostenuto che la riduzione a due anni della validità della patente avrebbe dovuto essere adeguatamente motivata, soprattutto perché il medico diabetologo curante aveva indicato un profilo di rischio medio o medio-basso e raccomandato il rinnovo decennale. La ricorrente ha inoltre dedotto che la Commissione, ove intendesse discostarsi dalla valutazione dello specialista, avrebbe dovuto esplicitare le ragioni del dissenso. È stata altresì esaminata e respinta l'eccezione dell'ASL relativa al difetto di legittimazione passiva.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'ASL, rilevando che la Commissione medica incaricata degli accertamenti è incardinata presso la stessa Azienda. Nel merito ha accolto il ricorso per difetto di motivazione. La verifica dei requisiti psichici e fisici per la guida costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di inattendibilità, irragionevolezza o vizi logici; ciò non esonera tuttavia l'amministrazione dall'obbligo di rendere conoscibili le ragioni della scelta di limitare la durata della patente rispetto al termine ordinario. L'art. 331, comma 2, del d.P.R. n. 495/1992 impone infatti il rilascio di un'attestazione adeguatamente motivata quando la validità della patente sia confermata per un termine inferiore a quello ordinario. Nel caso concreto il certificato medico non conteneva alcuna motivazione sulla durata biennale e non risultava consegnato alla ricorrente altro documento contestualmente idoneo a esplicitarla. La relazione successivamente prodotta dal Presidente della Commissione, pur contenendo motivazioni articolate, è stata ritenuta un'inammissibile integrazione postuma della motivazione. Il giudice ha quindi dichiarato illegittima la determinazione nella parte relativa alla durata biennale e ha imposto la riedizione del potere da parte della Commissione medica, senza sostituirsi all'amministrazione nella scelta della durata della patente, ai sensi dell'art. 34, comma 2, c.p.a. Le amministrazioni resistenti sono state condannate, in solido, al pagamento di euro 2.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    L'obbligo di motivazione impone all'amministrazione di esplicitare le ragioni della riduzione della durata di validità della patente.

  • art. 331, comma 2, d.P.R. 495/1992

    Se il medico accertatore … prevede una conferma di validità del documento per un termine inferiore a quello ordinariamente previsto dall'articolo 126 del codice, rilascia all'interessato un'attestazione adeguatamente motivata avverso la quale è ammesso ricorso nei modi consentiti dall'ordinamento.

    La riduzione della durata ordinaria della patente deve risultare da un'attestazione adeguatamente motivata e la motivazione deve essere resa conoscibile all'interessato.

  • artt. 330, comma 14, e 331, comma 2, d.P.R. 495/1992

    Le disposizioni sono richiamate quali fondamento della disciplina degli accertamenti medici e dell'obbligo di motivare la conferma della patente per una durata inferiore a quella ordinaria.

  • allegato III, sezioni C.1.1 e C.1.2, d.lgs. 59/2011

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione alla valutazione dell'idoneità alla guida e alla durata del rinnovo.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Il giudice amministrativo non può sostituirsi all'amministrazione nell'esercizio di un potere non ancora correttamente esercitato; spetta quindi alla Commissione rideterminarsi sulla durata della patente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, insieme alla disciplina europea e nazionale in materia di dati sanitari, per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Quando la pubblica amministrazione conferma la validità di una patente per un termine inferiore a quello ordinario, deve indicare nell'attestazione rilasciata all'interessato le ragioni concrete e adeguate della limitazione temporale, in modo da consentire la conoscenza dell'iter valutativo e l'esercizio del diritto di difesa.
  • La valutazione dell'idoneità psichica e fisica alla guida è espressione di discrezionalità tecnica; il relativo giudizio è sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti dell'attendibilità, ragionevolezza e coerenza logica, ma la discrezionalità tecnica non esclude l'obbligo di motivare la durata concretamente assegnata alla patente.
  • La motivazione del provvedimento sulla durata della patente non può essere integrata per la prima volta in giudizio mediante una relazione dell'amministrazione, quando l'atto originario ne sia privo; una simile produzione costituisce integrazione postuma inammissibile.
  • In presenza di un giudizio amministrativo carente di motivazione sulla durata della patente, il giudice può annullare la determinazione e disporre la riedizione del potere, ma non può stabilire direttamente la durata della validità, spettando tale scelta alla Commissione medica competente.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaMotorizzazione e veicoliMotivazione del provvedimento
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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