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Ordinanza

Ordinanza n. 1489/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502033

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Gela n. 321/2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito in relazione a una sentenza del Tribunale di Gela. Il ricorso è stato notificato al Ministero, tramite la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VI, Ambito Territoriale di Caltanissetta, presso indirizzi PEC dell’Avvocatura dello Stato, ma non presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, sede dell’autorità giudiziaria adita. Il Ministero non si è costituito. La questione decisa riguarda quindi la validità della notificazione del ricorso introduttivo e la necessità della sua rinnovazione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto nulla la notificazione del ricorso, poiché effettuata presso indirizzi PEC riferibili all’Avvocatura dello Stato diversi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, individuata dalla legge quale ufficio presso cui devono essere notificati gli atti introduttivi dei giudizi amministrativi contro le amministrazioni statali. Poiché il destinatario non si è costituito, il Collegio ha applicato l’art. 44, comma 4, c.p.a., assegnando al ricorrente un termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per rinnovare la notificazione presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo. La prova dell’avvenuta rinnovazione deve essere depositata entro quindici giorni dalla notificazione. La rinnovazione impedisce il verificarsi di decadenze. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 20 luglio 2026.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 3, c.p.a.

    Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente

    Gli atti introduttivi dei giudizi amministrativi contro le amministrazioni statali devono essere notificati presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato competente per distretto, individuato in relazione alla sede dell’autorità giudiziaria adita.

  • art. 11 R.D. 1611/1933

    Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente

    La notifica degli atti giudiziari alle amministrazioni dello Stato deve essere eseguita presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato competente per il giudizio.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    se la notificazione è nulla e il destinatario non si costituisce in giudizio, il giudice fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla e la rinnovazione impedisce ogni decadenza

    In caso di notificazione nulla e mancata costituzione del destinatario, il giudice deve assegnare un termine perentorio per la rinnovazione; l’adempimento tempestivo conserva gli effetti processuali della notificazione e impedisce le decadenze.

  • sentenza Corte costituzionale 9 luglio 2021, n. 148

    La formulazione dell’art. 44, comma 4, c.p.a. applicata dal TAR è quella risultante dalla parziale declaratoria di incostituzionalità pronunciata dalla Corte costituzionale.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo promosso contro un’amministrazione statale, il ricorso introduttivo deve essere notificato presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria adita; la notifica presso un diverso ufficio o indirizzo dell’Avvocatura è nulla.
  • Quando la notificazione del ricorso è nulla e l’amministrazione destinataria non si costituisce, il giudice deve assegnare al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a.
  • La rinnovazione della notificazione eseguita entro il termine perentorio assegnato dal giudice impedisce il verificarsi di decadenze processuali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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