Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32004/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria fallimentare proposta dalla curatela di un fallimento per far dichiarare inefficace verso la massa un accollo privativo stipulato il 29/12/2005. Con tale atto una società poi fallita si era accollata il debito della fallita originaria verso la banca, debito rappresentato dal saldo passivo di un conto corrente. La Corte d'appello aveva confermato la revocabilità dell'operazione qualificandola come pagamento con mezzi anomali, in quanto il debito verso la banca era stato estinto non con denaro autonomo dell'accollante, ma mediante compensazione/decurtazione di un controcredito dell'accollante verso la fallita originaria relativo al prezzo di vendita di un immobile. Con il ricorso per cassazione la banca deduceva: 1) violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che la precedente revocatoria già definita con giudicato avrebbe precluso la nuova azione per ne bis in idem e per estensione del giudicato al dedotto e deducibile; 2) violazione dell'art. 67 l.fall., contestando che il credito potesse dirsi estinto tramite mezzi anomali e richiamando il principio secondo cui il pagamento del terzo con denaro non appartenente al fallito non è revocabile. I fallimenti intimati non hanno svolto difese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso la violazione del giudicato perché la precedente causa aveva ad oggetto la revocatoria di una vendita immobiliare e, in subordine, nullità/simulazione del relativo atto e dell'ipoteca, mentre la causa odierna riguardava la revocatoria di un pagamento effettuato in forma anomala tramite accollo: diversi dunque petitum e causa petendi. Ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo perché la sentenza impugnata si era conformata all'orientamento consolidato secondo cui il pagamento del terzo è revocabile quando incide sul patrimonio del fallito, anche se eseguito tramite delegazione o accollo cumulativo non allo scoperto, cioè quando il terzo sia obbligato verso il debitore e il pagamento estingua entrambi i debiti. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa delle controparti; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per escludere che il giudicato formatosi sulla precedente controversia precludesse la diversa azione revocatoria successiva

  • art. 2909 c.c.

    invocato e negato nella sua portata preclusiva, perché il giudicato copre dedotto e deducibile solo entro il medesimo thema decidendum

  • art. 67 l.fall.

    la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione dell'operazione come pagamento revocabile eseguito con mezzi anomali

  • art. 360 c.p.c.

    norma processuale richiamata quale parametro dei motivi di ricorso

  • art. 360-bis c.p.c.

    ha fondato l'inammissibilità del secondo motivo perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Il giudicato sostanziale preclude non solo il dedotto ma anche il deducibile soltanto rispetto alle questioni che costituiscono antecedenti logici necessari della medesima decisione; non opera invece tra giudizi che abbiano oggetto, petitum o causa petendi diversi.
  • La revocatoria di un atto dispositivo di un bene e la revocatoria di un successivo pagamento effettuato in forma anomala sono domande diverse e non si identificano ai fini del ne bis in idem processuale.
  • Nel fallimento, il pagamento del terzo è revocabile quando non resta estraneo al patrimonio del fallito, ossia quando avvenga con denaro del fallito o con modalità equivalenti che incidano su quel patrimonio, come la delegazione o l'accollo cumulativo non allo scoperto.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis c.p.c. quando la decisione impugnata si conforma all'orientamento di legittimità costante e le censure non offrono argomenti idonei a mutarlo.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaAccollo ed espromissioneGiudicatoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioniProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.