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Sentenza

Sentenza n. 2979/2026 - Napoli, Sezione 7

per la declaratoria del diritto dell’istante all’accesso ai documenti ex art. 22 e segg. l. 241/1990 e, comunque, per l’annullamento: 1) del silenzio serbato dalla Provincia di Caserta con riferimento alla istanza di accesso ai documenti officiata con pec del 09.01.2025 - rimasta senza risposta per 30 giorni - dal ricorrente, quale proprietario attuale del Caseificio indicato nell’epigrafe dell’intestazione; 2) di ogni atto, presupposto, connesso e consequenziale;

Giustizia amministrativa202501321

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio serbato sulla richiesta di accesso ai documenti relativi ai lavori di ricostruzione del ponte Agnena e di ripavimentazione della strada provinciale, nonché ostensione solo parziale della documentazione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

La società ha chiesto, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, l’accesso agli atti relativi alla chiusura della strada provinciale, all’affidamento e all’esecuzione dei lavori di ricostruzione del ponte Agnena e di ripavimentazione della strada adiacente al caseificio. L’istanza era motivata dall’esigenza di valutare l’esistenza di responsabilità dell’amministrazione per la durata della chiusura e per i ritardi nell’esecuzione dei lavori, anche in vista di un’eventuale azione risarcitoria. Dopo il silenzio iniziale della Provincia, l’amministrazione ha comunicato di accogliere la richiesta e ha trasmesso alcuni documenti, prevalentemente relativi al periodo 2020-2023, alla chiusura della strada, all’affidamento dei lavori e alla consegna dell’area. La ricorrente ha dedotto che non erano stati ostesi gli atti relativi alla fase esecutiva del contratto, alle ragioni dei ritardi, alla conclusione dei lavori, alla consegna dell’opera e al collaudo finale. La Provincia, pur manifestando disponibilità a completare l’ostensione e pur essendo stata destinataria di due ordinanze istruttorie volte a chiarire lo stato di esecuzione dell’istanza, è rimasta inerte.

La decisione

Il TAR ha dichiarato in parte cessata la materia del contendere, limitatamente ai documenti già depositati e ostesi dalla Provincia. Per la parte residua, ha accolto il ricorso e ordinato alla Provincia di Caserta di esibire entro 15 giorni i documenti relativi alla fase esecutiva dei lavori, alle ragioni dei ritardi nella loro conclusione, nonché i verbali di conclusione dei lavori e di collaudo dell’opera, con eventuali omissis necessari alla tutela di terzi. In caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Caserta, con facoltà di delega a un funzionario, il quale dovrà provvedere entro i successivi 20 giorni su istanza della ricorrente. La Provincia è stata condannata al pagamento di 1.500 euro oltre accessori; è stata esclusa la condanna ex art. 96 c.p.a.

Norme richiamate

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    Fondano il diritto della società all’accesso ai documenti amministrativi connessi ai lavori pubblici e alla loro esecuzione.

  • art. 25 l. 241/1990

    Il decorso del termine senza riscontro dell’amministrazione ha determinato il silenzio sull’istanza di accesso; l’ostensione successiva ha comportato la cessazione della materia del contendere solo per i documenti effettivamente messi a disposizione.

  • art. 96 c.p.a.

    Il TAR ha escluso la sussistenza dei presupposti per la condanna per responsabilità aggravata.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio avverso il silenzio sull’istanza di accesso, l’amministrazione ostende soltanto una parte dei documenti richiesti, la materia del contendere cessa limitatamente agli atti effettivamente messi a disposizione, mentre il giudizio prosegue per la documentazione residua.
  • L’interesse difensivo all’accesso sussiste quando il richiedente intenda acquisire documenti amministrativi per valutare la proposizione di un’azione risarcitoria connessa alla durata o alle modalità di esecuzione di lavori pubblici che incidono sulla sua attività economica.
  • L’amministrazione che riconosca l’obbligo di ostensione non può procrastinare indefinitamente il rilascio dei documenti: il giudice può ordinare l’esibizione entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
  • L’ordine di ostensione può riguardare anche la documentazione relativa alla fase esecutiva del contratto pubblico, alle ragioni dei ritardi, alla conclusione dei lavori e al collaudo, quando tali atti siano pertinenti all’interesse difensivo fatto valere dal richiedente.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoAccesso documentaleGiudizio di ottemperanza
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad actaTutela del terzo

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