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Sentenza

Sentenza n. 3332/2026 - Milano, Sezione 4

per l’ottemperanza al giudicato formato sulla Sentenza Tribunale di Monza n. 368/2024 pubbl. il 18/04/2024 RG n. 1740/2023;

Giustizia amministrativa202600039

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2020/2021

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza n. 368/2024, che aveva accertato il suo diritto all'erogazione di 500 euro annui mediante carta docente e condannato il Ministero al pagamento delle somme relative agli anni scolastici dal 2018/2019 al 2020/2021. Il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996. La ricorrente aveva notificato il titolo esecutivo all'indirizzo PEC urp@postacert.istruzione.it, risultante dal registro IPA, nonché agli indirizzi PEC dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Monza-Brianza. Secondo il TAR, il Ministero aveva però indicato nel Registro delle PP.AA. l'indirizzo PEC uffgabinetto@postacert.istruzione.it quale domicilio digitale per le notificazioni degli atti giudiziari. L'indirizzo IPA utilizzato non era quindi valido, mentre gli indirizzi dell'Ufficio scolastico provinciale non identificavano il debitore indicato nel titolo, costituito dal Ministero. È stata inoltre esclusa l'idoneità della notifica presso l'Avvocatura dello Stato, generale o distrettuale, poiché tale notifica ha finalità processuali e non sostituisce quella alla sede reale dell'amministrazione necessaria per far decorrere il termine dilatorio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza avente a oggetto un'obbligazione pecuniaria il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, poiché l'ottemperanza costituisce, in tale ipotesi, uno strumento alternativo all'esecuzione forzata. Il termine decorre soltanto dalla notificazione del titolo esecutivo alla sede reale dell'amministrazione debitrice, mediante l'indirizzo PEC individuato secondo i pubblici registri normativamente utilizzabili. Poiché la notifica era stata effettuata a un indirizzo IPA non utilizzabile in presenza di un indirizzo del Ministero risultante dal Registro delle PP.AA., e le ulteriori notifiche erano state indirizzate a un ufficio periferico diverso dall'amministrazione condannata o alle Avvocature dello Stato, il termine di 120 giorni non era iniziato a decorrere. Ne conseguiva l'inammissibilità dell'azione di ottemperanza. Le spese sono state compensate in ragione della difesa di mero stile dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto

    Il termine dilatorio di 120 giorni si applica anche al giudizio di ottemperanza quando il giudicato impone il pagamento di somme di denaro, anche mediante moneta elettronica; il termine decorre dalla valida notificazione del titolo alla sede reale dell'amministrazione debitrice.

  • art. 16-ter, commi 1 e 1-ter, d.l. 179/2012, conv. in l. 221/2012

    fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni ... è validamente effettuata al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

    L'indirizzo PEC del registro IPA può essere utilizzato per notificare atti giudiziari alla pubblica amministrazione solo quando l'indirizzo dell'amministrazione non sia presente nel Registro delle PP.AA.; in presenza di un indirizzo nel Registro delle PP.AA., occorre utilizzare quest'ultimo.

  • art. 16, comma 12, d.l. 179/2012

    Il Registro delle PP.AA. contiene gli indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni da utilizzare per le notificazioni degli atti giudiziari; l'indirizzo del Ministero inserito in tale registro prevale, ai fini della notificazione, sull'indirizzo reperito nel registro IPA.

  • art. 3-bis, comma 1-bis, l. 53/1994

    la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179

    La disposizione non equipara autonomamente il registro IPA agli altri pubblici elenchi, ma rinvia alle condizioni previste dall'art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. 179/2012.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del diritto alla somma annuale di 500 euro mediante carta docente riconosciuto dal giudicato azionato.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza quando il titolo giudiziale da eseguire impone a un'amministrazione pubblica il pagamento di somme di denaro, anche mediante strumenti di moneta elettronica.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un'obbligazione pecuniaria, l'azione è inammissibile se proposta prima del decorso del termine di 120 giorni dalla valida notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice.
  • Ai fini della decorrenza del termine dilatorio, la notificazione del titolo esecutivo deve essere effettuata presso l'indirizzo PEC dell'amministrazione risultante dal Registro delle PP.AA.; l'indirizzo del registro IPA è utilizzabile soltanto in mancanza di un indirizzo della stessa amministrazione nel Registro delle PP.AA.
  • La notificazione del titolo a un ufficio periferico diverso dall'amministrazione condannata non fa decorrere il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, quando il titolo esecutivo pone l'obbligo di pagamento a carico dell'amministrazione centrale.
  • La notificazione del titolo presso l'Avvocatura dello Stato, generale o distrettuale, è idonea agli effetti processuali della rappresentanza dell'amministrazione, ma non sostituisce la notificazione alla sede reale dell'amministrazione debitrice richiesta per la decorrenza del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaDecadenza e tardività

Testo integrale

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