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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9434/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Modena del 22/07/2022 che aveva respinto il riesame del decreto di sequestro preventivo (9/4/2021) relativo a complessivi €6.714.319,71, disposto per reati fiscali (dichiarazione fraudolenta ex D.Lvo 74/2000, omessa dichiarazione IVA) e autoriciclaggio. Il ricorrente, tramite Avv. Mario Turi, censurava: (i) errata determinazione del "prodotto/profitto" confiscabile per il reato di autoriciclaggio, sostenendo che il profitto dell'autoriciclaggio è distinto e autonomo rispetto al provento del reato presupposto (richiamando orientamento Cass. sent. Ceoldo) e che non era stata effettuata alcuna analisi sull'accrescimento patrimoniale derivante dal reimpiego; (ii) violazione del principio di proporzionalità e mancata indicazione del valore dei beni sequestrati (si allegava che la Guardia di Finanza stimava gli immobili sequestrati in circa €9.100.000, importo superiore al provvedimento ablatorio). Il PG aveva chiesto il rigetto del ricorso perché il primo motivo era nuovo e comunque infondato. Il ricorrente chiese l'accoglimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi dedotti in cassazione, relativi alla individuazione del quantum del profitto dell'autoriciclaggio e alla presunta violazione del principio di proporzionalità, erano nuovi e non erano stati svolti davanti al Tribunale del riesame (né risultavano da memorie scritte o dalla verbalizzazione dell'udienza). La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata che vieta di proporre in sede di legittimità censure non previamente dedotte davanti al riesame, salvo che siano rilevabili d'ufficio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 2 D.Lvo 74/2000

    Norma delittuosa richiamata come reato presupposto (dichiarazione fraudolenta) alla base dei sequestri; non è stata però oggetto di valutazione autonoma in cassazione perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per ragioni procedurali.

  • art. 648 quater cod.pen.

    Richiamato nel ricorso come riferimento alla fattispecie di autoriciclaggio (nella motivazione del ricorrente si discutono i profili di applicazione), ma la Corte non è entrata nel merito della qualificazione sostanziale per l'inammissibilità procedurale del ricorso.

  • art. 648ter1 cod.pen.

    Citato dal ricorrente nel ragionamento sulla differenziazione tra profitto del reato presupposto e quello dell'autoriciclaggio; la Corte non ha esaminato la questione di merito per inammissibilità del ricorso.

  • art. 606 lett. b) e lett. c) cod.proc.pen.

    Strumenti di censura richiamati dal ricorrente (violazione di legge e mancanza/insufficienza motivazionale). La Corte ha però ritenuto che tali censure fossero nuove e non prospettate davanti al riesame, rendendo il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606 co. terzo.

  • art. 606 comma terzo cod.proc.pen.

    Fondamento giuridico della declaratoria di inammissibilità: non è ammissibile il ricorso per cassazione che deduca per la prima volta, rispetto al provvedimento del tribunale del riesame, vizi motivazionali o violazioni di legge non già dedotte davanti al riesame.

  • art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen.

    Norma procedurale usata per il riassunto dei motivi nel ricorso per cassazione; il ricorso è stato comunque dichiarato inammissibile per carenza dei presupposti procedurali.

  • art. 309 c.p.p., comma 8

    Richiamato nella giurisprudenza citata circa l'esigenza di verbalizzazione, almeno nelle parti essenziali, delle ragioni addotte nell'udienza camerale; l'assenza di traccia verbale o scritta ha contribuito all'inammissibilità delle censure nuove in cassazione.

  • art. 616 cod.proc.pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese e al pagamento in favore della Cassa delle ammende, applicata dalla Corte in relazione ai profili di colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • In sede di cassazione contro provvedimenti del tribunale del riesame non è possibile sollevare censure nuove che non siano state dedotte davanti al riesame; tali censure risultano inammissibili salvo che siano rilevabili d'ufficio.
  • Questioni che implicano accertamenti di fatto (es. quantificazione del profitto confiscabile, valutazione del valore dei beni, esistenza di un accrescimento patrimoniale) devono essere sollevate e documentate già nella fase del riesame (con memorie scritte o verbalizzazione in udienza), altrimenti non saranno esaminabili in cassazione.
  • Se si contesta la compatibilità tra il valore dei beni sottoposti a sequestro e l'importo del provvedimento ablatorio (principio di proporzionalità), è necessario fornire elementi probatori e richieste istruttorie in sede di riesame: la mera deduzione successiva in cassazione è insufficiente.
  • Nelle impugnazioni relative a sequestri per autoriciclaggio è utile distinguere chiaramente nel ricorso tra il profitto del reato presupposto e il profitto eventualmente derivante dall'impiego di tali proventi (accertamento dell'eventuale 'ulteriore' guadagno), e documentare tali elementi già davanti al riesame richiedendo, se occorre, specifici accertamenti bancari o peritali.
  • Per evitare l'inammissibilità in cassazione, predisporre memorie scritte dettagliate per il riesame e, se si svolge udienza camerale, chiedere la verbalizzazione delle ragioni essenziali che si intendono opporre al provvedimento cautelare.

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