Cassazione Penale, Sentenza n. 2910/2024 del 23/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma che li aveva riconosciuti colpevoli del reato di tentato furto aggravato in abitazione e ridotto la pena. Hanno articolato tre motivi: 1) censura di illegittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p. (per violazione degli artt. 2, 3, 24 e 25 Cost. e degli artt. 6 e 7 CEDU) in quanto impongono oneri formali agli assenti tali da rendere inammissibile l'impugnazione e creare discriminazione rispetto ai presenti; 2) censura per violazione dell'art. 54 c.p. chiedendo il riconoscimento dello stato di necessità in ragione del bisogno economico e del diritto al sostentamento; 3) censura per violazione dell'art. 62 n. 4 c.p. per avere i giudici negato l'attenuante della rilevanza minima del danno, sostenendo che il danno reale si sarebbe limitato ai segni di effrazione sul portone condominiale. Inoltre è stata prodotta memoria difensiva che ha chiesto di rimettere in discussione la responsabilità penale per presunta insufficienza della prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Sul merito procedurale e sostanziale: 1) il motivo sulla esclusione dello stato di necessità (art. 54 c.p.) è stato ritenuto manifestamente infondato: lo stato di necessità richiede un pericolo attuale e grave per la persona non altrimenti evitabile e non si applica a reati dettati da bisogno economico quando siano possibili alternative non criminose e strumenti di assistenza sociale; la Corte territoriale ha fornito motivazione logica e completa. 2) La memoria difensiva che introduce un nuovo motivo è stata dichiarata inammissibile perché generica e perché introduce censure non connesse ai motivi principali del ricorso. 3) L'attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.) è stata correttamente esclusa: nell'ipotesi di tentato furto va valutato anche il danno patrimoniale che sarebbe stato causato se il reato fosse stato portato a compimento, e nel caso concreto potevano derivare danni maggiori rispetto alle sole tracce di effrazione sul portone. 4) La questione di legittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p. è stata dichiarata non rilevante e quindi inammissibile perché l'inammissibilità dei ricorsi poteva essere pronunciata anche prescindendo dall'adempimento degli oneri formali imposti da tali commi. Conseguentemente la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1 c.p.p., ha ordinato il versamento di euro 3.000,00 a ciascun ricorrente alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p., commi 1-ter e 1-quater
Prevedono oneri formali per gli imputati assenti che, se non ottemperati, determinano l'inammissibilità dell'impugnazione. La Corte ha ritenuto la questione di legittimità costituzionale non rilevante perché i ricorsi risultavano inammissibili per altre ragioni.
art. 54 c.p. (stato di necessità)
Richiede un pericolo attuale e grave per la persona, non altrimenti evitabile, e non si applica per mero bisogno economico quando sussistono alternative non criminose o strumenti di assistenza sociale.
art. 62, n. 4 c.p. (attenuante del danno di speciale tenuità)
Nei reati tentati l'applicabilità dell'attenuante si valuta anche in base al danno ipoteticamente prevedibile qualora il reato fosse stato consumato; se il danno potenziale non è di rilevanza minima, l'attenuante va esclusa.
art. 616 c.p.p., comma 1
Consente la condanna dei ricorrenti al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma ritenuta equa; la Corte ha liquidato euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
artt. 2, 3, 24, 25 Costituzione
Richiamati dai ricorrenti nella censura di incostituzionalità per presunta violazione dei principi di dignità, uguaglianza e diritto di difesa; la Corte non ha esaminato la questione per difetto di rilevanza.
artt. 6 e 7 CEDU
Richiamati dai ricorrenti nella censura per presunta violazione dei diritti processuali; la Corte non ha esaminato la questione per difetto di rilevanza.
Massime di principio
- Lo stato di necessità (art. 54 c.p.) non copre reati commessi per bisogno economico quando il pericolo non è attuale e grave per la persona o vi sono alternative non criminose (servizi sociali, assistenza).
- L'attenuante per danno di speciale tenuità (art. 62, n. 4 c.p.) nel tentativo va valutata anche sul danno che si sarebbe verificato se il reato fosse stato portato a compimento; non è sufficiente considerare solo il danno immediato e materiale delle tracce esterne.
- Le censure di incostituzionalità su norme processuali che impongono oneri agli assenti possono essere dichiarate non rilevanti se la pronuncia di inammissibilità può essere motivata indipendentemente dall'adempimento di tali oneri.
- Motivi di impugnazione nuovi o aggiunti in memoria difensiva sono ammessi solo se costituiscono sviluppo diretto dei motivi principali già proposti; censure sostanzialmente nuove o generiche sono inammissibili.
- In caso di ricorsi dichiarati inammissibili la Corte di Cassazione può condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e disporre somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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