Sentenza n. 1386/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di un concorso pubblico universitario per il reclutamento di personale dell’area collaboratori, concernenti la non ammissione alla prova orale, gli esiti delle prove e la graduatoria finale
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con il ricorso principale e due serie di motivi aggiunti, gli atti relativi a un concorso pubblico per titoli ed esami bandito dall’Università della Calabria, contestando dapprima la propria non ammissione alla prova orale e, dopo l’ammissione con riserva, anche l’esito della prova orale e la mancata inclusione nella graduatoria degli idonei e dei vincitori. Ha dedotto: l’intellegibilità delle valutazioni della prova scritta per mancata predeterminazione di una griglia di valutazione e per la tardiva individuazione dei sub-criteri; la manifesta illegittimità della valutazione del proprio elaborato, anche in comparazione con quelli degli altri candidati; la mancata predeterminazione dei criteri per la prova orale; l’assenza di un congruo termine tra l’ammissione con riserva e lo svolgimento dell’orale; la violazione dei principi di trasparenza e imparzialità nella selezione delle domande orali, perché contenute in buste chiuse anziché in un’urna sigillata e perché i candidati e gli astanti venivano fatti uscire dall’aula; l’illegittima composizione della commissione, ritenuta inadeguata quanto ai profili professionali di alcuni componenti. L’Università ha sostenuto la legittimità del proprio operato.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo infondata la censura relativa alla composizione della commissione. Ha affermato che il requisito della comprovata esperienza dei commissari, previsto dall’art. 35, comma 3, lett. e), d.lgs. 165/2001, non richiede che ciascun componente sia titolare dello specifico insegnamento o materia oggetto della selezione, essendo sufficiente una competenza specifica e idonea a valutare i candidati. Ha quindi ritenuto adeguati sia il profilo della componente con laurea in fisica, ma responsabile di un settore universitario di selezione e contratti, sia quello della componente laureata in psicologia del lavoro e delle organizzazioni, esperta di gestione delle risorse umane e valutazione attitudinale. Ha respinto anche le censure sulla prova scritta: l’art. 12 d.P.R. 487/1994 consente che criteri e modalità di valutazione siano determinati dopo lo svolgimento della prova, purché prima della sua concreta correzione, così da evitare condizionamenti o favoritismi. Nel caso concreto, la commissione aveva fissato dapprima i criteri generali e, prima di esaminare gli elaborati, i relativi sub-criteri, pesi e formula di calcolo; i verbali mostravano che ciascun elaborato era stato valutato secondo tali parametri. Il TAR ha escluso inoltre che fosse necessaria una specifica griglia di valutazione o la verbalizzazione delle singole valutazioni espresse da ciascun commissario, poiché il voto numerico, correlato a criteri predeterminati, è idoneo a esprimere la motivazione del giudizio. La censura sulla valutazione sostanziale dell’elaborato è stata respinta perché mirava a contrapporre l’autovalutazione del candidato a quella della commissione; il sindacato giurisdizionale sulle prove concorsuali, espressione di discrezionalità tecnica, è limitato agli evidenti errori di fatto, al travisamento, alla manifesta illogicità o irragionevolezza, non ravvisati nel caso concreto. Le ulteriori censure relative alla prova orale sono state dichiarate assorbite, poiché il ricorrente vi aveva partecipato soltanto in forza dell’ammissione con riserva e l’eventuale fondatezza di tali doglianze non avrebbe modificato la sua posizione, essendo legittima la precedente non ammissione all’orale. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda e dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 35, comma 3, lett. e), d.lgs. 165/2001
Il requisito della comprovata esperienza dei commissari non impone che essi siano titolari dello specifico insegnamento o materia oggetto della selezione; è sufficiente una competenza specifica e idonea alla valutazione dei candidati.
art. 12 d.P.R. 487/1994
le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove
La determinazione dei criteri può intervenire anche dopo lo svolgimento della prova, purché preceda la sua concreta valutazione e sia effettuata in un momento tale da escludere il sospetto di favoritismi o penalizzazioni.
art. 30 c.p.a.
È indicato quale fondamento della domanda di risarcimento in forma specifica, proposta dal ricorrente, ma la domanda è stata respinta insieme a quella di annullamento.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, la comprovata esperienza dei componenti della commissione non richiede la titolarità dello specifico insegnamento o della materia oggetto della selezione; è sufficiente una competenza professionale specifica e concretamente idonea a valutare i candidati e, per i componenti esperti di profili attitudinali o motivazionali, coerente con tali compiti.
- I criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali devono essere predeterminati e verbalizzati prima della concreta correzione o valutazione degli elaborati, ma possono essere individuati anche dopo lo svolgimento materiale della prova, purché siano fissati in un momento che escluda il rischio di condizionamenti, favoritismi o penalizzazioni.
- La mancata predisposizione di una formale griglia di valutazione non determina di per sé l’illegittimità della procedura concorsuale quando i criteri, i sub-criteri, i pesi e la formula di attribuzione del punteggio siano stati previamente fissati e il voto numerico sia agevolmente riconducibile a tali parametri.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni delle commissioni concorsuali, espressione di discrezionalità tecnica, resta circoscritto alla verifica di errori di fatto, travisamento, manifesta illogicità o irragionevolezza; non può trasformarsi nella sostituzione dell’autovalutazione del candidato al giudizio tecnico della commissione.
- Quando l’ammissione alla prova orale è avvenuta con riserva e il giudice esclude l’illegittimità delle precedenti fasi concorsuali, le censure relative allo svolgimento o alla valutazione della prova orale possono essere assorbite, poiché il loro eventuale accoglimento non inciderebbe sulla legittima non ammissione originaria.
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