Sentenza del 26/05/2017 n. 13353 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, poiché la controversia era stata definita mediante il pagamento integrale del dovuto. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza che aveva confermato il rigetto dell'appello erariale e l'annullamento, disposto in primo grado, dell'avviso di accertamento notificato alla società per maggiori ricavi relativi all'anno d'imposta 2003. Nel corso del giudizio, l'Agenzia ha comunicato la definizione della lite e l'integrale pagamento delle somme dovute ai sensi dell'art. 39, comma 12, del D.L. n. 98 del 2011, convertito dalla L. n. 111 del 2011.
Norme richiamate
Art. 39, comma 12, D.L. n. 98 del 2011, convertito dalla L. n. 111 del 2011
La norma consente la definizione agevolata di determinate controversie tributarie mediante il pagamento delle somme dovute. Nel caso concreto, l'integrale pagamento ha fatto venire meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria viene definita secondo una procedura prevista dalla legge e il contribuente versa integralmente quanto dovuto, il giudizio può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La definizione della lite non equivale necessariamente a una decisione di merito favorevole a una delle parti: il processo termina perché viene meno l'oggetto concreto della controversia.
- In caso di estinzione dovuta alla definizione agevolata o al pagamento del dovuto, le spese possono essere compensate, salvo diversa valutazione del giudice o specifiche disposizioni applicabili.
- L'accettazione della definizione e il pagamento possono rendere inutile la prosecuzione del ricorso anche se era già pendente davanti alla Corte di cassazione.
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