Cassazione Penale, Sentenza n. 38954/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Tricca impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la sua richiesta di revoca dell'ordine di carcerazione e di emissione di un ordine di esecuzione sospeso ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen. A suo avviso, dopo il provvedimento di cumulo del 7/05/2025 la pena complessiva è unica con decorrenza dell'esecuzione dal 25/03/2019 (data di inizio della detenzione), per cui la pena di sette anni relativa al reato ostativo (associazione) doveva considerarsi interamente espiata; la Corte di appello aveva invece ritenuto che la pena relativa al reato ostativo fosse in esecuzione solo dal 28/07/2021 e dunque non integralmente espiata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha affermato il principio dell'unitarietà dell'esecuzione: se è stato emesso un unico provvedimento di cumulo con indicazione della data di inizio dell'esecuzione, quella data vale per l'intero cumulo salvo che si tratti di cumuli parziali dovuti a successivi reati commessi durante l'espiazione. Ha rilevato che il giudice dell'esecuzione non ha motivato adeguatamente la diversa data di decorrenza indicata per la pena ostativa e ha violato il principio dell'unitarietà dell'esecuzione. Per questi motivi ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Roma per nuovo esame conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 656, comma 10, cod. proc. pen.
Norma richiamata quale previsione procedurale per chiedere la sospensione dell'ordine di esecuzione; nel caso è stata l'ipotesi normativa invocata dal ricorrente per ottenere l'esecuzione sospesa.
art. 73 cod. proc. pen.
Richiamato come fonte del principio dell'unitarietà dell'esecuzione: l'emissione di un unico provvedimento di cumulo comporta l'esecuzione unica e contestuale di tutte le pene in esso inserite, con un'unica data di decorrenza salvo cumuli parziali.
art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato per il principio secondo cui, nella formazione del cumulo complessivo, non può essere computata la pena espiata prima della commissione del reato che determina l'emissione del provvedimento da eseguire (rilevante nei cumuli parziali).
art. 78 cod. pen.
Men- zionato come criterio moderatore nella formazione dei cumuli parziali; con rilevanza nella determinazione della pena risultante dai cumuli e nella detrazione del presofferto.
art. 73 e art. 74 DPR 309/1990
Riferimento ai reati per i quali il ricorrente è stato condannato: art. 73 e art. 74 DPR 309/1990 (reati in materia di stupefacenti), con l'art. 74 indicato come reato ostativo la cui pena (sette anni) è stata al centro della disputa sull'esecuzione.
Massime di principio
- Quando è emesso un unico provvedimento di cumulo la pena complessiva è considerata unica e l'inizio dell'esecuzione indicato nel provvedimento vale per tutte le pene ivi comprese, salvo che non si sia in presenza di cumuli parziali.
- I cumuli parziali sono configurabili se il condannato ha commesso nuovi reati durante l'espiazione della pena o dopo l'interruzione di essa; in tal caso ciascun cumulo ha la sua decorrenza e si deve verificare la detrazione del presofferto e l'applicazione del criterio moderatore (art. 78 c.p.) ove necessario.
- Per i reati di natura permanente si tiene conto, ai fini della decorrenza, della cessazione della permanenza e non della sola data di inizio della consumazione.
- Se la pena complessiva comprende una pena relativa a reato ostativo, la giurisprudenza valuta l'imputazione del tempo già scontato in modo da attribuirlo prioritariamente alla pena più grave/ostativa; tuttavia tale imputazione va verificata alla luce del principio di unitarietà dell'esecuzione e delle eventuali specifiche temporalità dei cumuli.
- Il giudice dell'esecuzione che adotti una decorrenza diversa da quella indicata nel provvedimento di cumulo deve motivare esaustivamente le ragioni che giustificano la formazione di cumuli parziali o altra diversa imputazione dei periodi di detenzione; l'assenza di tale motivazione è motivo di annullamento e rinvio.
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