Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1491/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento -del provvedimento adottato il giorno 7.1.2022 e notificato in data 20.12.2022 dal Questore della Provincia di Forli- Cesena con cui veniva rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione alla signora Zouhir Zineb.

Giustizia amministrativa202300173

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego adottato dalla Questura, fondato sulla mancata presentazione a un appuntamento per il fotosegnalamento, sulla restituzione per irreperibilità del preavviso di rigetto inviato all'indirizzo indicato nella domanda e sulla successiva mancata presentazione agli uffici, ritenuta indicativa di disinteresse per l'istanza. Ha dedotto che la mancata presentazione non potesse giustificare il diniego, sostenendo di non avere ricevuto la convocazione; ha inoltre lamentato la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione effettiva del preavviso di rigetto e conseguente mancata partecipazione procedimentale, il difetto di motivazione e la mancata considerazione dei redditi percepiti negli anni 2016-2019, nonché della perdita del lavoro quale ragione della richiesta del titolo.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e confermato il diniego. Dalla documentazione dell'Amministrazione risultava l'invio di due comunicazioni di convocazione e, successivamente, del preavviso di rigetto all'indirizzo indicato dalla richiedente, restituito perché la destinataria era sconosciuta. Il Collegio ha applicato l'art. 6, comma 8, d.lgs. 286/1998, secondo cui lo straniero deve comunicare al questore, entro quindici giorni, le variazioni del domicilio abituale, rilevando che non grava sull'Amministrazione l'obbligo di svolgere ulteriori ricerche quando l'interessato sia irreperibile all'indirizzo comunicato e non abbia indicato quello nuovo. La mancata presentazione reiterata agli uffici, unitamente all'omessa comunicazione della variazione del domicilio e all'irreperibilità, legittimava l'Amministrazione a concludere negativamente il procedimento, al quale era comunque tenuta a dare definizione con un provvedimento espresso. Sono state quindi ritenute infondate le censure relative all'idoneità della mancata presentazione a giustificare il diniego, al difetto di motivazione e alla mancata conoscenza degli inviti. Per le medesime ragioni è stata respinta anche la censura di violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 8, d.lgs. 286/1998

    Come già evidenziato nell’ordinanza cautelare, va ricordato che il comma 8 dell’art. 6 del D.Lgs n. 286 del 1998 dispone che “ (…) gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale”; per converso, alcun obbligo sussiste in capo all’Amministrazione di effettuare specifiche ricerche nel caso in cui l’interessato si sia reso irreperibile presso l’indirizzo comunicato e non abbia fornito alcune indicazione in merito.

    Lo straniero deve comunicare tempestivamente al questore le variazioni del domicilio abituale. Se il richiedente diviene irreperibile all'indirizzo comunicato e non fornisce indicazioni sul nuovo domicilio, l'Amministrazione non è tenuta a svolgere specifiche ricerche.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Per le stesse ragioni anche la denunciata violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 non può trovare accoglimento.

    La censura di violazione del preavviso di rigetto è infondata quando l'Amministrazione abbia inviato il preavviso all'indirizzo comunicato dall'interessato, ma questo sia risultato irreperibile, senza che il richiedente abbia comunicato la variazione del domicilio.

  • art. 2 l. 241/1990

    D’altra parte, si osserva che l’Amministrazione, a fronte di un’istanza di parte, è comunque tenuta a concludere il relativo procedimento con un procedimento espresso; pertanto, nel caso in cui il richiedente ometta, nonostante plurimi inviti, di presentarsi presso gli uffici nei giorni stabiliti, ometta di comunicare -in violazione della disposizione sopra ricordata - la variazione del proprio domicilio o residenza e, di fatto, si renda irreperibile, all’Amministrazione non resta che adottare, a chiusura del procedimento, un provvedimento di segno negativo.

    L'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso permane anche quando il richiedente, nonostante plurimi inviti, non si presenti, non aggiorni il domicilio e divenga irreperibile; in tale situazione l'Amministrazione può definire negativamente l'istanza.

Massime di principio

  • Lo straniero che abbia presentato un'istanza amministrativa deve comunicare al questore, entro quindici giorni, ogni variazione del domicilio abituale; in mancanza, l'irreperibilità presso l'indirizzo indicato è imputabile alla mancata osservanza dell'obbligo di aggiornamento.
  • Quando l'Amministrazione abbia inviato più convocazioni e il preavviso di rigetto all'indirizzo comunicato dal richiedente, non è tenuta a effettuare ulteriori ricerche se la corrispondenza è restituita per irreperibilità e l'interessato non ha indicato un nuovo domicilio.
  • La mancata presentazione reiterata agli uffici, associata all'irreperibilità del richiedente e all'omessa comunicazione della variazione del domicilio, consente all'Amministrazione di concludere negativamente il procedimento avviato su istanza di parte.
  • L'obbligo di comunicare il preavviso di rigetto non impone all'Amministrazione di garantire la conoscenza effettiva dell'atto quando esso sia stato regolarmente inviato all'indirizzo comunicato dall'interessato, divenuto irreperibile per causa a lui imputabile.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleSilenzio della pubblica amministrazioneDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.