Sentenza n. 1455/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal MASCI in ordine alla richiesta del 21/10/2025 di un appuntamento per la formalizzazione dell’istanza di visto per motivi di studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulla richiesta di appuntamento per la formalizzazione dell'istanza di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per il tramite della rappresentanza diplomatica competente, sulla richiesta del 21 ottobre 2025 di un appuntamento necessario alla formalizzazione dell'istanza di visto d'ingresso in Italia per motivi di studio. Nelle more del giudizio, l'amministrazione ha comunicato di avere convocato il ricorrente presso la sede diplomatica di Islamabad per formalizzare l'istanza; il ricorrente ha preso atto dell'avvio del procedimento amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l'amministrazione aveva adottato una condotta satisfattiva rispetto all'oggetto della domanda, convocando il ricorrente per la formalizzazione dell'istanza di visto e avviando il relativo procedimento. Le spese di lite sono state compensate, ma è stato disposto il rimborso al ricorrente del contributo unificato, ove versato, in considerazione della ragionevolezza del termine entro il quale la rappresentanza diplomatica aveva dato riscontro positivo alla richiesta di appuntamento.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nelle more del giudizio avverso il silenzio, l'amministrazione adotta una condotta concretamente satisfattiva rispetto alla pretesa azionata, facendo venir meno l'utilità della decisione giudiziale richiesta.
- Quando l'amministrazione riscontra positivamente, in tempi ritenuti ragionevoli, una richiesta di appuntamento finalizzata alla formalizzazione di un'istanza amministrativa e avvia il relativo procedimento, il giudizio contro il silenzio può essere definito per cessazione della materia del contendere, senza necessità di una pronuncia di illegittimità del silenzio.
- In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate; il giudice può tuttavia disporre il rimborso del contributo unificato al ricorrente quando la condotta dell'amministrazione, pur satisfattiva, sia intervenuta a seguito dell'iniziativa processuale e il termine di riscontro sia stato valutato ragionevole.
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