Sentenza del 07/02/2018 n. 681 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro- Agevolazioni prima casa - Incidente automobilistico - Causa di forza maggiore -Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente invocava un incidente automobilistico quale causa di forza maggiore, sostenendo che l'evento gli aveva impedito di realizzare entro i termini di legge i presupposti necessari per conservare i benefici fiscali prima casa previsti dall'art. 7 della legge n. 448/1998.
La decisione
La causa di forza maggiore è stata ritenuta inidonea a evitare la decadenza. Le scadenze previste dalla legge sono rigide e non assumono rilevanza, di per sé, gli stati soggettivi o gli impedimenti personali. La forza maggiore può rilevare soltanto quando determina uno spostamento del termine per adempiere, ma non quando rende definitivamente impossibile realizzare il presupposto richiesto entro il termine. Il contribuente ha quindi perso le agevolazioni.
Norme richiamate
Art. 7 della legge n. 448/1998
La norma subordina la conservazione delle agevolazioni prima casa al rispetto di specifici termini e presupposti. La giurisprudenza interpreta tali termini in modo rigoroso: la forza maggiore può essere rilevante solo se comporta una proroga o uno spostamento della scadenza previsto dall'ordinamento, non se impedisce in modo definitivo la realizzazione del requisito.
Massime di principio
- Per conservare un'agevolazione fiscale collegata a termini precisi, il contribuente deve rispettare le scadenze previste dalla legge, salvo che una specifica disposizione riconosca una proroga o una sospensione.
- Un evento personale grave, come un incidente, non costituisce automaticamente causa di forza maggiore: occorre verificare se l'evento abbia soltanto ritardato l'adempimento oppure lo abbia reso definitivamente impossibile.
- La forza maggiore può escludere la decadenza solo quando l'ordinamento consente di considerare prorogato il termine o quando l'impedimento è oggettivo, imprevedibile e non imputabile al contribuente.
- Non è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'evento impeditivo; bisogna dimostrare anche il suo rapporto diretto con l'adempimento e verificare se il requisito poteva comunque essere realizzato entro il termine o successivamente grazie a una proroga legalmente riconosciuta.
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